Un tecnico specializzato dell'acciaieria Cogne di Aosta, ormai in pensione, aveva chiamato in giudizio l'Inail affermando la natura professionale del neurinoma del nervo acustico (VIII nervo cranico sinistro), dal quale era affetto, in quanto - in base alla sua ricostruzione (fatta propria anche dai Giudici) era stato contratto a causa dell'uso abnorme di telefoni cellulari nel periodo 1995/2008. Il lavoratore aveva chiesto pertanto la condanna dell'Istituto a corrispondergli il risarcimento dovuto per legge, commisurato ad una percentuale di invalidità pari al 65% (ridotta dalla Corte d'Appello di Torino al 57%). Affinché la malattia sia indennizzabile, il lavoratore, su cui grava il relativo onere probatorio, deve essere in grado di provare, tramite testimoni, documenti e/o perizie medicolegali, il collegamento tra l'evento (da cui scaturisce la malattia) e l'attività lavorativa svolta. I Giudici piemontesi hanno accertato il «nesso di causalità» tra la malattia e il rapporto di lavoro, presupposto sempre necessario per ottenere la prestazione da parte dell'Inail. Grazie ad un'articolata istruttoria, durante la quale sono stati ascoltati numerosi ex-colleghi, il tecnico di Aosta è riuscito a dimostrare di aver utilizzato il cellulare, per oltre tredici anni, per circa tre ore al giorno durante l'orario di lavoro e per un'ulteriore ora al giorno al di fuori dell'orario di lavoro per una sorta di reperibilità, per un totale di 10.361 ore (dal 1995 al 2008). La sentenza ha anche accertato che il tumore era insorto proprio nell'orecchio sinistro, l'unico utilizzato dal lavoratore, a causa della grave sordità pregressa all'orecchio destro, causata da un precedente infortunio sul lavoro (un grave trauma acustico subito nel 1987). Sono stati anche esaminati diversi studi scientifici e ascoltati medici e tecnici. È stata così confermata la correlazione tra lo sviluppo del tumore e l'uso eccessivo del cellulare. Il nesso di causalità è stato rafforzato anche dal fatto che al lavoratore non erano mai stati consegnati adeguati strumenti per attenuare la sua esposizione alle radiofrequenze (ad esempio, cuffie auricolari). La sentenza in esame conferma un precedente, sempre della stessa Corte d'Appello di Torino, che aveva accolto il ricorso di un ex dipendente di Telecom Italia.
Si può pertanto affermare che è stato avviato un orientamento giurisprudenziale incline a riconoscere un indennizzo a fronte dell'uso smodato del cellulare per ragioni lavorative, senza cautele, volto anche a sensibilizzare la collettività e le aziende sulla opportunità di adottare idonee misure di sicurezza.*Avvocato giuslavorista
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