In molti si interrogano se il vaccino anti Covid debba essere inserito nel protocollo delle misure di sicurezza che le aziende sono tenute a rispettare per continuare l'attività, tutelando la salute di dipendenti, clienti e fornitori. La domanda è: può l'azienda imporre il vaccino ai dipendenti? Il datore di lavoro può licenziare chi rifiuta di sottoporsi alla vaccinazione?
Non è così semplice. Da una parte, in caso di contagio in sede lavorativa, il datore di lavoro rischia l'accusa penale di lesioni colpose o addirittura omicidio. Dall'altra, l'art. 32 della Costituzione, oltre a sancire che la salute è un diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività, prevede che i trattamenti sanitari (come i vaccini) possano essere imposti solo da espressa previsione di legge.
Ad oggi, una legge che preveda l'obbligo di vaccinarsi contro il Covid-19 non esiste. Alcuni giuristi sostengono che il datore di lavoro potrebbe, per determinate categorie quali medici e infermieri, imporre questa misura, sulla scorta dell'art. 2087 del Codice Civile: l'imprenditore deve adottare tutte le misure di sicurezza che in base «all'esperienza e alla tecnica» sono necessarie a tutelare la salute dei lavoratori. Alla luce di tale principio, le aziende potrebbero imporre la vaccinazione nei settori a rischio; «chiunque potrà rifiutarla», ma correndo il rischio di essere licenziato «per impedimento oggettivo alla prosecuzione del rapporto di lavoro».
Il Garante della Privacy, però, ha puntualizzato che questo approccio vale solo per contesti ad esposizione diretta ad «agenti biologici», come la sanità. In base all'art. 279 del Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro, il medico competente (unico legittimato ad accertare lo stato vaccinato dei dipendenti) può suggerire al datore di lavoro di «mettere a disposizione» dei lavoratori i vaccini, disponendo, in caso di rifiuto, l'inidoneità del lavoratore alla mansione.
Oggi è molto rischioso per il datore di lavoro licenziare il dipendente che rifiuta il vaccino, in quanto servirebbe dimostrare di non poter adibire il lavoratore ad altra mansione o in smart working e che tale inidoneità è permanente e incompatibile con l'organizzazione aziendale. Più opportuno e prudente, sarebbe sospendere temporaneamente il lavoratore dalle proprie mansioni ed eventualmente dalla retribuzione.
Pertanto, in mancanza di leggi generali che dispongano il vaccino anti-Covid obbligatorio o lo includano nei protocolli di sicurezza, i datori di lavoro non possono imporre il vaccino, salvo non vi sia una indicazione in tal senso del medico.
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