I punti chiave
Novità dall’Inps sui versamenti dei conguagli per le rivalutazioni. L’istituto nazionale della previdenza sociale ha terminato le attività dedicate a garantire il pagamento del pareggiamento in merito alle modifiche dei cedolini per il 2023. La variazione in termini percentuali è del +8,1%, la cifra è stata calcolata dall’Istat sulla base del 2022. Ecco tutte le novità.
Chi riguarda
La misura in questione riguarda tutti coloro che ricevono una pensione o una prestazione assistenziale che ha decorrenza prima del 2023. Complessivamente si tratta di 21 milioni di assegni e la rata di dicembre conterrà il nuovo importo rivalutato che verrà utilizzato anche per il calcolo della tredicesima mensilità. Inoltre questo criterio viene applicato anche sugli arretrati dovuti che non superano la cifra di 1.000 euro.
Il cedolino
Il cedolino di dicembre conterrà la nota informativa specifica. Dopo il via libera alla variazione percentuale del +8,1%, si è provveduto a calcolare il conguaglio sull’importo mensile che è stato assegnato provvisoriamente da gennaio 2023. La misura prevede che i pensionati riceveranno in anticipo la rivalutazione prevista per gennaio. L’incremento è dello 0,8% e si somma al 7,3% che è già stato erogato. In merito alle cifre specifiche la rivalutazione verrà applicata completamente per i trattamenti fino a 4 volte il minimo. Per quanto riguarda gli assegni di importo superiore si seguirà il meccanismo a fasce definito dalla Legge di Bilancio 2023.
Bonus 154 euro
In merito all’importo extra di 154,94 euro, questo è stato assegnato in via provvisoria basandosi sull’assegno pensionistico e sull’ultimo reddito, non prima del 2019, che i sistemi informatici dell’Istituto hanno memorizzato. La misura nel 2023 ha coinvolto più di 346mila beneficiari. Per quanto riguarda le pensioni con decorrenza in corso d'anno il bonus è stato calcolato in dodicesimi mente il limite di reddito è stato definito in base ai mesi di ricezione della pensione.
L’importo aggiunto è previsto per i titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della stessa. Inoltre anche per le forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.
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