Quando sale a bordo il redditometro

Sotto la lente del fiscalista.Basta una barca a vela di oltre 6 metri e di stazza superiore alle 3 tonnellate per essere considerati «possessori di beni di lusso» e quindi passibili di «accertamento sintetico». Nautica penalizzata nelle riduzioni annue

Quando sale a bordo il redditometro

Ma lo Stato ama la nauti­ca? I dubbi sono legittimi. A quasi quarant’anni dalla sua «invenzione», il redditome­tro continua a guardare con l’occhio torvo i costruttori, le unità da diporto e gli armato­ri. Le modifiche introdotte dall’articolo 22 del decreto legge numero 78 del 31 mag­gio 2010 disorientano chi possiede un’imbarcazione o chi intende acquistarla. «Questo dl - spiega Alfredo Malguzzi, consulente socie­tario, fiscalista e dottore com­mercialista - ha portato rile­vanti modifiche all’accerta­mento sintetico. Non si di­stingue più, infatti, tra spese correnti e spese per incre­menti patrimoniali. L’ammi­nistrazione finanziaria guar­da le spese sostenute a qualsi­asi titolo, siano di consumo o di investimento. Risultato: vengono prese in considerazione sia le spe­se voluttuarie (viaggi o quote associative a circoli sportivi) sia le spese mediche di rile­vante importo, sia quelle le­gate alle ristrutturazioni edi­lizie o, appunto, all’acquisto di una barca. Compresi i be­ni durevoli come gli elettro­domestici, i mobili, gli alberi e le vele, oltre che le spese per investimenti societari, immobiliari e così via». Breve ripasso sul reddito­metro, strumento istituito nel 1973 per la «determina­zione induttiva» del reddito, ossia per verificare se le spe­se delle persone fisiche siano «coerenti» con il reddito di­chiarato. Navi, barche e na­tanti compongono uno dei «gruppi rilevanti»per l’Agen­zia delle Entrate: per la crona­ca gli altri gruppi sono: abita­zioni, sia principale sia se­condaria; collaboratori fami­liari; cavalli da corsa e da equitazione; assicurazioni (escluse Rc, vita, infortuni e malattie); aerei e velivoli in genere; autoveicoli, roulotte e moto. Gli elementi principali con­siderati per l’accertamento di una barca (vela o motore) sono la stazza lorda (in ton­nellate) e lunghezza (in centi­metri). La nautica è svantag­giata? «Sì e no- risponde Mal­guzzi - perché è in compa­gnia di classi di beni, alcuni non esattamente simbolo di agiatezza, come le roulotte e i caravan, ma rimane il fatto che basta una barca a vela di oltre 6 metri e stazza superio­re a 3 tonnellate per essere considerati tra i possessori di beni di lusso e quindi passibi­li di accertamento sintetico. Una critica ai coefficienti è complessa, però la nautica è sicuramente svantaggiata nelle riduzioni annue. Si pen­si che gli aerei e gli elicotteri da turismo appartenenti agli aeroclub beneficiano di una riduzione del 30% sul costo orario, mentre per gli auto­veicoli i valori risultanti dal­l’applicazione dei coefficien­ti sono ridotti del 10% an­nuo ». L'Agenzia delle Entrate ha spiegato che la nuova versio­ne del redditometro ha un aspetto positivo: il contri­buente può dimostrare di possedere redditi che non formano l’imponibile (divi­dendi o redditi da attività tas­sate a forfait), ma soprattutto che le spese sono state finan­ziate da redditi di altri perio­di di imposta. «Prima dell’en­trata in vigore del dl 78-2010 - aggiunge Malguzzi - il con­tribuente poteva difendersi con idonea documentazio­ne prima della notifica del­l’accertamento dell’Agenzia delle Entrate.Oggi c’è l'obbli­gatorietà del contradditto­rio: il contribuente, invitato a comparire, può fornire agli uffici dati e notizie rilevanti per dimostrare che il finan­ziamento delle spese accerta­te è avvenuto con redditi esenti o soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o comunque legalmente esclu­si dalla base imponibile, o con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso perio­do di imposta. Un’apertura innovativa rispetto al passa­to, con un maggiore peso da­to ai risparmi». Ed è proprio questo il pun­to che complica la nuova di­sciplina di difesa del contri­buente accertato, perché a lui rimane l’onere di provare la sua capacità di risparmio nelle annualità pregresse. La difficoltà sta nel dimostrare la natura e l’utilizzo di questi risparmi tanto più dove non ci sono obblighi contabili o documentali. A questo pun­to la domanda è scontata: è impossibile pensare che ne­gli anni a venire si trovino de­gli strumenti più sofisticati e al tempo stesso meno perse­cutori nei riguardi della nau­tica? Malguzzi non è ottimi­sta: «Il dl 78 - conclude - ha allargato il bacino di spese in­duttivamente accertabili con lo strumento del reddito­metro nella lotta all’evasio­ne fiscale. Oggi non si guarda­no più solo i “beni di lusso”, ma tutte le spese, senza di­stinzione di natura o di spe­cie.

Quindi è inutile sperare che le imbarcazioni di una certa metratura non conti­nuino ad essere valutate “ be­ni di lusso”. Ma al contempo forse ci sarà una valutazione più complessiva del settore nautico». È quello che auspi­cano tutti gli armatori, stan­chi di essere additati, sempre e comunque, come evasori.

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