La Cassazione: lecito dire "Stato terrorista"

La Suprema Corte ha confermato l'assoluzione di due estremisti che avevano esposto lo slogan in difesa di un «compagno» in cella: l'insulto allo Stato non è istigazione a delinquere

Confermato, dalla Cassazione, il «non doversi procedere perché il fatto non sussiste», nei confronti di due militanti della sinistra antagonista che, per esprimere solidarietà a quindici «compagni» arrestati con il sospetto di essere dei neobrigatisti, avevano esposto - durante una manifestazione svoltasi il 25 febbraio 2007 a Poggio Mirteto (Rieti) - uno striscione con la scritta «sempre al fianco dei compagni e delle compagne arrestate, terrorista è lo Stato della reazione, non i compagni che lottano per la rivoluzione».
Ad avviso della Cassazione - che ha convalidato il proscioglimento di Andrea G.(44 anni) e Simona M.(38) pronunciato dal gip di Rieti il 16 ottobre 2008 - la frase rientra nei «limiti della libera manifestazione del pensiero, tutelata dall'articolo 21 della Costituzione». Specie se si considera - prosegue la Suprema Corte - che all'esposizione dello striscione e alla distribuzione di volantini «non ha fatto seguito la commissione di alcun illecito».
Contro il proscioglimento - dall'accusa di istigazione a delinquere e apologia di reato - la Procura di Rieti aveva fatto ricorso in Cassazione sostenendo che «illogicamente» una frase del genere era stata ritenuta «una manifestazione non punibile della libertà di pensiero». Inoltre la Procura reatina rilevava che era stata sottovalutata la circostanza che striscione e volantini avevano come sfondo il «Carnevalone liberato», manifestazione alla quale partecipavano «gruppi e movimenti gravitanti nell'area della sinistra antagonista», e che Andrea e Simona erano molto amici di uno degli arrestati con il quale addirittura coabitavano.
In proposito la Cassazione - sentenza 40552 - ha replicato che «l'apologia di un reato per istigazione a delinquere, non si identifica nella mera manifestazione del pensiero, diretta a criticare la legislazione o la giurisprudenza o a promuovere l'abolizione della norma incriminatrice o a dare un giudizio favorevole sul movente dell'autore della condotta illecita, ma consiste nella rievocazione pubblica di un episodio criminoso diretta e idonea a provocare la violazione di norme penali».

In pratica c'è reato solo se l'azione suggerita dall'apologia ha «la concreta capacità di provocare l'immediata esecuzione di delitti o, quanto meno, la probabilità che essi vengano commessi in un futuro più o meno prossimo».

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