Bonus anti barriere al 75%: via libera anche per gli appartamenti

L’utilizzo dello sconto sarà applicabile anche alle unità in condominio e comprenderà la sostituzione degli infissi e il rifacimento dei bagni

Bonus anti barriere al 75%: via libera anche per gli appartamenti
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Anche gli appartamenti in condominio potranno accedere al Bonus per la rimozione di barriere architettoniche al 75%, con un massimale di spesa previsto di 50.000 euro, su cui andrà calcolata la detrazione. A dirimere la questione, che aveva generato molti interrogativi, e su cui la Dre Lombardia di qualche settimana aveva già cercato di fare chiarezza, arriva la circolare 17/E, cioè il capitolo dedicato ai bonus edilizi della circolare Caf, risultato del lavoro svolto da un tavolo tecnico tra l’agenzia delle Entrate e la Consulta nazionale dei Caf. Il capitolo più interessante riguarda il Bonus barriere al 75%, che viene inserito nelle dichiarazioni di quest’anno (per spese documentate sostenute a partire dal gennaio 2022), ed è allo stato attuale l’unica agevolazione confermata fino a tutto il 2025 per cui siano previsti cessione del credito e sconto in fattura, in alternativa alla detrazione diretta.

La specifica sui massimali

Le novità contenute nel documento riguardano soprattutto i chiarimenti sui massimali. Bisogna infatti ricordare che la legge di Bilancio 2022, che aveva istituito lo sconto, non nominava mai esplicitamente le unità condominiali, generando molti dubbi tra operatori e contribuenti, indecisi su come regolarsi per queste unità. La circolare spiega ora specificamente che “possono ritenersi, altresì, agevolabili gli interventi realizzati sulle singole unità immobiliari anche non funzionalmente indipendenti (ad esempio interventi su un appartamento posto in condominio) nel limite massimo già previsto per le unità unifamiliari di 50.000 euro”. Ciò che rende ancora più centrale, in prospettiva, questo sconto fiscale, anche perché la stessa circolare elenca tra i lavori agevolabili, la sostituzione di infissi e il rifacimento di servizi igienici, a patto che siano compatibili con il decreto del ministro dei Lavori pubblici 236/1989, specifico sul tema delle barriere architettoniche. Altre indicazioni riguardano lo sconto fiscale: “In assenza di specifiche disposizioni - spiega il documento, chiarendo un ulteriore punto - la detrazione non utilizzata in tutto o in parte non si trasferisce in caso di decesso del contribuente che ha sostenuto le relative spese”.

Durc e certificazioni

Nella circolare non si fa invece alcun accenno alla richiesta del Durc (documento unico di regolarità contributiva) di congruità della manodopera, necessario nei lavori edili privati, per le opere edili e non edili di valore complessivo pari o superiore a 70.000 euro, se la denuncia di inizio lavori o denuncia nuovo lavoro (Dnl) è stata inviata “alla Cassa edile/Edilcassa territorialmente competente dal 1° novembre 2021”.
Se ne deduce che, come per il 2021, anche per il 2022, ai fini del rilascio del visto di conformità non serva controllare il Durc di congruità.

Nessun accenno neanche alla qualificazione Soa, in quanto questa è stata introdotta dal 1° luglio 2023 per “l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro” (limite calcolato per singolo affidamento), con un periodo transitorio nel primo semestre 2023, lasciando salve, quindi, le spese dei bonus sostenute nel 2022.

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