Resta ancora una settimana di tempo a disposizione per poter eventualmente richiedere l'esonero del pagamento del canone Rai: le domande, infatti, devono essere inviate entro il prossimo 30 giugno. Si tratta, comunque, di una possibilità concessa solo a determinate categorie di contribuenti, vale a dire gli over 75 con reddito basso, i diplomatici e i militari stranieri e infine i contribuenti intestatari di un'utenza elettrica che non possiedano un apparecchio televisivo.
Over 75
La possibilità di disdire il canone è concessa agli over 75 con reddito complessivo proprio e del coniuge non superiore agli 8mila euro: oltre ciò, in casa non deve risultare la presenza di conviventi titolari di un proprio reddito, fatta eccezione ovviamente per badanti, colf e domestici. Chi si trova in questa condizione può presentare la dichiarazione sostitutiva compilando la sezione I del modulo per attestare di essere in possesso dei requisiti per ottenere l'esonero dal pagamento del canone Rai, che quest'anno è diminuito da 90 a 70 euro. Ovviamente questa possibilità è concessa solo qualora uno o più apparecchi televisivi siano presenti nell'abitazione di residenza e non se questi sono invece ubicati in altro luogo.
Nel caso in cui il compimento del 75esimo anno di età del richiedente sia avvenuto al massimo entro il 31 gennaio, il beneficio spetta per l'intero anno, se ciò si è invece verificato tra il 1°febbraio e il 31 luglio, l'agevolazione ha effetto solo per il secondo semestre. Se le condizioni economiche del nucleo familiare del contribuente restano al di sotto della soglia prevista, l'esonero è valido anche negli anni a venire senza che vi sia più la necessità di presentare ogni volta una nuova dichiarazione. Qualora avvengano delle modifiche in tal senso, il cittadino deve presentare la dichiarazione di variazione dei presupposti, che si trova alla sezione II del modulo.
Diplomatici e militari stranieri
Per effetto di una serie di convenzioni internazionali, possono non pagare il canone Rai anche gli agli agenti diplomatici (art.34 della Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961), i funzionari o gli impiegati consolari (art.49 della Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963), i funzionari di organizzazioni internazionali, e infine i militari di cittadinanza non italiana o il personale civile non residente in Italia di cittadinanza non italiana appartenente alle forze Nato di stanza nel nostro Paese (art. 10 della Convenzione di Londra del 19 giugno 1951).
Dato che dal 2016 è entrato in vigore l'addebito del canone tv direttamente sulla fattura dell'utenza di energia elettrica, chi rientra in dette categorie può presentare la dichiarazione sostitutiva per far valere il proprio diritto di esenzione ed evitare che ciò accada. Nel caso in cui il dichiarante non coincida con l'intestatario dell'utenza elettrica residenziale ma sia comunque un membro della famiglia, bisogna riportare nel modulo anche i dati anagrafici completi del componente del nucleo familiare titolare di detta utenza elettrica.
Cittadini che non hanno la tv
I contribuenti intestatari di un contratto di energia elettrica residenziale che non possiedono apparecchi televisivi possono presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione, evitando così di veder addebitato il canone Rai in bolletta: affinché ciò possa avvenire regolarmente, nessuno dei membri del nucleo familiare deve avere una televisione. In caso di decesso del cittadino esonerato dal pagamento, spetterà agli eredi il compito di presentare una dichiarazione sostitutiva per attestare che nella casa in cui l'utenza elettrica è ancora intestata temporaneamente al defunto non sia presente alcun apparecchio televisivo.
"Infine anche coloro che in precedenza hanno presentato una denunzia di cessazione dell’abbonamento televisivo per suggellamento", spiega in una nota l'Agenzia delle entrate, "possono certificare, sempre per evitare l’addebito del canone in bolletta, che non detengono, in nessuna delle abitazioni dove è attivata l’utenza elettrica ad essi intestata, un ulteriore apparecchio televisivo oltre a quello per cui è stato chiesto il suggellamento".
Tenendo presente che la dichiarazione sostitutiva di non detenzione ha validità annuale, in questi casi bisogna compilare il quadro A del modulo.Come procedere
Dopo aver scaricato correttamente il modulo, il contribuente può scegliere di procedere in diversi modi, ovvero:
- - con la consegna di persona presso gli uffici dell'Agenzia delle entrate;
- - attraverso l’applicazione web;
- - tramite gli intermediari abilitati, come Caf o professionisti;
- - mediante raccomandata senza busta, allegando nel plico un valido documento di riconoscimento, all'indirizzo: "Agenzia delle entrate - Direzione Provinciale I di Torino - Ufficio Canone TV - Casella postale 22 - 10121 Torino";
- - tramite Pec, sempre che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale (stante quanto previsto dagli articoli 48 e 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82), all'indirizzo "cp22.canonetv@postacertificata.rai.it".
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