La distinzione tra spese condominiali e individuali non è sempre chiara e può generare incomprensioni o controversie. Un esempio emblematico riguarda le targhette identificative del citofono, cerchiamo di capire perché in questo caso si tratta di una spesa individuale, e come va determinata.
Impianto citofonico: proprietà comune e ripartizione delle spese
L’articolo 1117 del Codice Civile definisce l’impianto citofonico come appartenente alle parti comuni di un edificio condominiale, in quanto funzionale al godimento collettivo. Di conseguenza, le spese per la sua manutenzione e sostituzione devono essere ripartite tra tutti i condòmini secondo il criterio generale indicato all’articolo 1123 del Codice Civile: proporzionalmente ai millesimi di proprietà, salvo diversa convenzione.
Tuttavia, è importante distinguere tra l’impianto citofonico in sé, che è un bene comune, e le targhette identificative dei singoli occupanti, che rappresentano un caso diverso.
Targhette citofoniche: spese a carico del singolo condòmino
Le targhette identificative hanno una funzione strettamente individuale: servono unicamente a indicare il nome dell’occupante o del proprietario di una specifica unità immobiliare. Per questo motivo non possono essere considerate di utilità comune e non rientrano tra le spese da ripartire secondo i millesimi di proprietà.
A supporto di questa interpretazione, l’articolo 1123 del Codice Civile stabilisce che le spese per l’uso differenziato dei beni comuni debbano essere ripartite in proporzione all’uso che ciascun condòmino ne fa. Poiché le targhette servono esclusivamente al singolo condòmino, il loro costo è a carico di chi ne beneficia.
Questo principio è stato ribadito anche dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 12573 del 10 maggio 2019, che ha chiarito come le spese effettuate per fini individuali debbano essere attribuite al singolo condòmino, previa concreta valutazione della natura dell’attività e della sua utilità.
Ripartizione corretta delle spese
Anche se l’assemblea condominiale può deliberare di uniformare esteticamente le targhette, ciò non cambia la loro natura di spesa individuale. Pertanto, il costo delle targhette deve essere sostenuto dai singoli condòmini, senza alcuna ripartizione basata sui millesimi di proprietà o su altri criteri condominiali.
Ricapitollando, la corretta gestione delle spese condominiali richiede di applicare le regole del Codice Civile in maniera rigorosa, distinguendo tra spese comuni e spese
individuali. Nel caso delle targhette citofoniche, il principio è chiaro: ognuno paga per la propria targhetta, rispettando quanto previsto dall’articolo 1123, secondo comma, del Codice Civile e dalla giurisprudenza consolidata.- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
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