Consiglio di condominio, il caso dei soggetti esterni

Un elemento estraneo al condominio può far parte del consiglio? Cosa dice la legge e quali sono i pro e i contro di questa scelta

Consiglio di condominio, il caso dei soggetti esterni
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La scelta di includere soggetti esterni nel consiglio di condominio dipende da ciò che prevede il regolamento dello stabile. Se nulla è specificato, la soluzione più sicura è riservare il ruolo ai soli condòmini, evitando possibili contestazioni. Se invece il regolamento lo consente, un consigliere esterno potrebbe essere un’opzione interessante, a patto che sia una figura di reale supporto e non un elemento di ulteriore conflittualità. Vediamo quando è possibile questa scelta, i vantaggi e gli svantaggi.

Ruolo del consiglio di condominio

Nella gestione condominiale, il consiglio di condominio è un organo spesso utile per supportare l’amministratore nelle decisioni più delicate. Si tratta di un organo facoltativo previsto dall’articolo 1130-bis del Codice Civile, che non ha poteri decisionali vincolanti, ma svolge un ruolo consultivo e di controllo, aiutando a rendere più trasparente la gestione delle spese e degli interventi necessari.

Chi può essere nominato consigliere

Una domanda che talvolta si pone è: chi può farne parte? In particolare, un soggetto esterno al condominio può essere nominato consigliere? La legge non fornisce una risposta esplicita, ma l’interpretazione più diffusa è che, salvo diversa indicazione nel regolamento condominiale, il ruolo di consigliere debba essere ricoperto da un condòmino, ossia da un proprietario di un'unità immobiliare nello stabile.

Consiglieri esterni: quando è possibile

Tuttavia, ci sono casi in cui i condòmini preferiscono affidarsi a una figura esterna, magari un professionista esperto di gestione condominiale o una persona di fiducia, con l’idea che possa fornire un contributo più neutrale e qualificato. Se il regolamento condominiale lo consente, questa scelta è legittima. Infatti, alcune sentenze, come quella del Tribunale di Genova (n. 389 del 12 febbraio 2025), hanno riconosciuto la validità della nomina di un consigliere non proprietario, proprio perché il regolamento lo permetteva.

Nomina di un esterno: vantaggi e svantaggi

Questa possibilità presenta vantaggi e svantaggi. Da un lato, un esperto esterno può garantire maggiore competenza tecnica in materia di gestione condominiale, una supervisione più imparziale rispetto agli interessi dei singoli condòmini, un supporto all’amministratore senza conflitti interni, oltre ad un punto di vista super partes.

Dall’altro, potrebbe creare malumori e contestazioni da parte dei condòmini, soprattutto se viene percepito come un elemento estraneo alla comunità, se interferisce troppo con la gestione interna, o se incontra difficoltà nel rappresentare gli interessi diretti della comunità condominiale.

In assenza di una disposizione chiara, dunque, per evitare controversie è preferibile limitare il consiglio ai soli condòmini.

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