In Alto Adige sono in arrivo nuove restrizioni anti-Covid in 20 Comuni ritenuti quelli maggiormente a rischio in base ai tre parametri individuati dall’azienda sanitaria: incidenza settimanale superiore a 800 casi ogni 100mila abitanti; copertura vaccinale inferiore al 70% dei residenti; numero di soggetti positivi al Covid superiore alle 5 unità.
Quali sono i 20 Comuni
A causa del superamento dei tre parametri indicati nella nota dell'Azienda Sanitaria, "nei Comuni di Rodengo, San Pancrazio, Caines, Vandoies, Ultimo, Martello, Castelbello-Ciardes, Naz-Sciaves, Senales, Plaus, Castelrotto, Marlengo, Laion, Postal, Ortisei, Moso in Passiria, Funes, Santa Cristina Valgardena, Rasun Anterselva, Rio di Pusteria, dal 24 novembre al 7 dicembre 2021 compresi" verranno applicate "misure aggiuntive, unitamente a quelle già vigenti non incompatibili". Prima misura il coprifuoco:"Tra le ore 20.00 alle ore 5.00 del giorno successivo non sono consentiti gli spostamenti all'interno o verso l'esterno del territorio comunale, salvo per comprovate esigenze lavorative, motivi di salute o situazioni di urgenza".
Farà il suo ritorno anche l’autocertificazione. Come si legge nella ordinanza pubblicata: "Per gli spostamenti consentiti tra le ore 20.00 alle ore 5.00 del giorno successivo gli interessati hanno l'onere di comprovare la sussistenza delle situazioni che consentono lo spostamento con la presentazione di un'autodichiarazione". All’interno dell'ordinanza firmata dal presidente della Provincia autonoma di Bolzano, Arno Kompatscher, viene specificato che “è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria individuale all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie nell'attività motoria. L'attività sportiva o motoria non è consentita tra le ore 20.00 e le ore 5.00".
Cosa succede nei negozi
Nelle attività commerciali viene inoltre introdotto l’obbligo di indossare la mascherina Ffp2 anti-Covid, sia per i clienti che per il personale, o in alternativa una protezione equivalente. Ingressi contingentati nei negozi: "Nei locali delle attività consentite è ammesso un numero di persone pari a 1 cliente ogni 10 mq, salvo nei negozi di superficie inferiore a 20 mq, nei quali sono ammessi al massimo 2 clienti contemporaneamente". Per quanto riguarda invece i ristoranti, le consumazioni sono consentite seduti al tavolo, a un massimo di quattro persone per tavolo, fino alle ore 18.00. L’ordinanza aggiunge anche che "sono sospesi tutti gli eventi organizzati aperti al pubblico di qualsiasi natura, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico, svolti nei luoghi chiusi, sia pubblici che privati. Sono altresì sospese le prove e gli spettacoli di cori e bande, nonché gli spettacoli teatrali, le attività dei cinema, le conferenze e gli incontri analoghi in presenza".
Per i 20 Comuni interessati l’ordinanza prevede anche che siano "sospese le attività di piscine e centri natatori nonché le attività al chiuso di palestre, centri fitness e centri sportivi comunque denominati, salvo per le palestre con presidio sanitario obbligatorio oppure eroganti prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza o prestazioni riabilitative o terapeutiche, solo ed esclusivamente per tali prestazioni". In ultimo, per i Comuni che hanno superato i tre parametri individuati dall’azienda sanitaria "gli eventi e le competizioni sportive di interesse nazionale e internazionale" nonché "gli eventi e le competizioni sportive comparabili organizzati dalle unioni di associazioni sportive sono consentiti, comunque senza la presenza di pubblico".
L’ordinanza prevede, in tutto il territorio provinciale, l'obbligo di indossare Ffp2 sui mezzi pubblici e lo stop alle attività da ballo. Si legge nel provvedimento: "Sui mezzi pubblici urbani ed extraurbani vige l'obbligo generalizzato a partire dai 6 anni di età di utilizzare come protezione delle vie respiratorie una mascherina Ffp2 o equivalente". Sono inoltre sospese le attività del ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo, e locali simili, sia all'aperto che al chiuso.
Viene anche confermato "l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso diversi dalla propria abitazione privata e, in tutti i luoghi all'aperto, qualora non sia possibile mantenere costantemente la distanza interpersonale di 1 metro, e comunque in ogni caso di assembramento, e quindi ad esempio nei centri cittadini, nelle piazze, nei mercati, nelle file".- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
- sabato, domenica e festivi dalle ore 10:00 alle ore 18:00.