Cassazione: "I nonni non devono pagare gli alimenti ai nipoti"

Una sentenza della Cassazione ha dichiarato che i nonni non devono pagare gli alimenti ai nipoti, se il figlio non versa l'assegno di mantenimento

Cassazione: "I nonni non devono pagare gli alimenti ai nipoti"

La Corte di Cassazione ha stabilito che i nonni non possono versare l'assegno di mantenimento in favore dei nipoti, in sostiruzione di quello dei genitori.

In provincia di Catanzaro, una mamma, che non riceveva dal padre dei suoi due bambini i soldi necessari a mantenerli, si è rivolta al tribunale per ottenere una somma dai nonni. La donna chiedeva ai giudici di Lamezia Terme che i nonni paterni dei bimbi versassero settecento euro al mese, per sopperire alle mancanze del proprio figlio, che non pagava gli alimenti.

I giudici calabresi avevano accolto la domanda e, come riferisce il Messaggero, avevano stabilito che i suoceri della donna dovessero versarle trecento euro mensili, a partire da luglio 2008, anno a cui risale la richiesta al tribunale. Ma nel 2015, i coniugi avevano fatto ricorso alla Corte d'Appello di Catanzaro, che aveva annullato il giudizio di primo grado, perché non vi era alcuna prova dell'impossibilità di provvedere ai figli da parte della madre e del padre dei due bambini. La donna, infatti, guadagnava settecento euro al mese e abitava in una casa di sue proprietà, fatti che dimostrerebbero la sua capacità di occuparsi delle esigenze dei figli.

Il caso è arrivato fino alla Corte di Cassazione, che ha confermato la sentenza dell'Appello, affermando che ai nonni "non ci si può rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l'altro genitore è in grado di mantenerli".

Infatti, l'obbligo di provvedere ai bambini è tale per chi li ha generati che, prima di chiedere aiuto ai nonni, deve aver dato fondo a tutte le proprie risorse.

La Corte di Cassazione ha posto, così, fine alla pratica di far pagare ai nonni le mancanze dei figli, possibilità ammessa solo in rari casi eccezionali.

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