Se l'autovelox risulta essere "vecchio" non possono essere comminate sanzioni agli automobilisti. Lo ha deciso il Tribunale di Roma, secondo cui la Pubblica amministrazione deve dimostrare non solo l'omologazione e la corretta installazione dell'apparecchiatura, ma anche di aver effettuato le periodiche verifiche di funzionamento dello strumento rilevatore. Un conducente ha infatti trionfato ai danni di Roma Capitale: per il Comune è risultato fatale il fatto di non avere messo sul tavolo la documentazione che certifica il funzionamento dell'autovelox.
L'automobilista aveva deciso di rivolgersi al Tribunale di Roma sostenendo che l'apparecchiatura "non risulta aver avuto l'omologazione da parte del ministero dello Sviluppo economico, ma solo una mera approvazione da parte del ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture". Invece secondo il legale di Roma Capitale "era debitamente omologato e revisionato, come accertato dal verbale degli agenti della Polizia locale che hanno elevato la contravvenzione". A quel punto per il giudice è stato necessario richiamare la sentenza con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato nel 2015 l'illegittimità dell'articolo 45, comma 6, del Codice della strada laddove "non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura".
Anche la Cassazione si è posizionata su questa linea, chiarendo che grava proprio sulla Pubblica amministrazione "l'onere di provare che l'apparecchiatura stata preventivamente sottoposta alla prescritta e aggiornata omologazione e alla indispensabile verifica periodica di funzionamento". Ecco perché non è stata considerata sufficiente la produzione in giudizio di Roma Capitale relativa alla "documentazione attestante l'omologazione e la corretta installazione e funzionamento dell'autovelox". Invece, come riferito dall'edizione odierna de Il Tempo, il Comune avrebbe dovuto "provare il funzionamento dell'apparecchiatura" mediante la documentazione sulla avvenuta "effettuazione di verifiche periodiche". Alla luce della mancanza di tali dettagli, il giudice ha ritenuto nulli i due verbali a carico dell'auto.
L'onere in questione va inteso nel senso che l'efficacia probatoria dello strumento rilevatore del superamento dei limiti di velocità che sia omologato e sottoposto a verifiche periodiche, opera fino a quando sia accertato - nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate - "il difetto di costruzione, installazione o funzionamento del dispositivo elettronico".
Dunque, per quanto riguarda la vicenda in esame, l'Amministrazione avrebbe dovuto provare l'omologazione, l'installazione e l'effettuazione delle periodiche verifiche volte ad assicurare la persistente funzionalità dello strumento rilevatore.- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
- sabato, domenica e festivi dalle ore 10:00 alle ore 18:00.