Nuovo duro colpo dei giudici contro il decreto sicurezza

Il Tar del Veneto ha sancito, dando ragione ad un migrante che aveva fatto ricorso, il principio secondo cui chi ha ottenuto la protezione umanitaria prima dell'entrata in vigore del decreto sicurezza deve continuare ad usufruire dei programmi di accoglienza ed assistenza

Nuovo duro colpo dei giudici contro il decreto sicurezza

Il decreto sicurezza voluto da Matteo Salvini, ed approvato dall’ex maggioranza gialloverde, ha previsto tra le altre cose la creazione dei Siproimi, gli istituti che hanno preso il posto degli Sprar.

Al loro interno, secondo la nuova normativa, non possono accedere due categorie di migranti che prima potevano invece essere ospitati negli Sprar: richiedenti asilo e titolari di protezione umanitaria. Quest’ultima categoria è stata completamente abolita dal decreto sicurezza, con la norma che ha previsto lo stop definitivo dell’accoglienza per tali migranti a partire dal 31 dicembre.

Da allora, su questo punto, la polemica politica è stata molto forte ed accompagnata anche da ricorsi e dispute di natura giuridica. Sotto il primo profilo infatti, l’opposizione di allora (oggi passata all’interno della nuova maggioranza) ha criticato questo passaggio del decreto sicurezza dichiarando a più riprese il timore di ritrovare molti più migranti irregolari per strada. Secondo i detrattori della norma infatti, non riconoscendo più come categoria potenzialmente titolare del permesso di soggiorno coloro che hanno ottenuto la protezione umanitaria, migliaia di migranti potrebbero essere destinati all’esclusione dai programmi di accoglienza. Un punto quest’ultimo invece molto gradito da chi si è espresso a favore della legge, in quanto garantirebbe molti risparmi sul fronte dei meccanismi di accoglienza ed integrazione.

Ma la vera disputa in questi mesi è stata di natura giuridica. In particolare, diversi ricorsi sono stati presentati contro l’irretroattività del decreto sicurezza. Lo scorso 14 marzo sul caso è intervenuta la corte di Cassazione, la quale ha sancito l’irretroattività della norma: dunque, chi ha ottenuto protezione umanitaria prima dell’entrata in vigore della nuova norma mantiene lo status. E qui è sorto un altro dubbio: chi continua ad avere la protezione umanitaria, può anche continuare la sua permanenza nei centri di accoglienza? I Siproimi possono continuare ad ospitarli?

A questa domanda nei giorni scorsi ha risposto affermativamente il Tar del Veneto. I giudici amministrativi, in particolare, hanno accolto il ricorso di un migrante che aveva ottenuto la protezione umanitaria prima del 5 ottobre 2018, data di entrata in vigore del primo dei due decreti sicurezza.

Il migrante in questione era dunque titolare, per via della sentenza della Cassazione, del diritto di protezione umanitaria tuttavia si era visto respingere il suo ingresso all’interno di uno dei Siproimi. Da qui il ricorso: secondo il Tar del Veneto, chi è titolare di protezione umanitaria, anche se appartenente ad una categoria oggi abolita e non in grado di accedere più ai meccanismi di assistenza ed accoglienza, deve poter essere ospitato nei Siproimi.

L’irretroattività del decreto sicurezza, secondo l’interpretazione dei giudici amministrativi, è dunque doppia: non solo chi ha ottenuto la protezione umanitaria prima dell’entrata in vigore della norma continua ad essere titolare del diritto, ma ha anche diritto all’assistenza in una delle nuove

strutture.

La sentenza rischia di essere apripista per tanti altri casi molto simili, andando di fatto a rendere quasi immutata la situazione rispetto alle novità che invece il decreto sicurezza voleva apportare.

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