Quattro cose da sapere sulle bollette anomale

Bollette di luce e gas “anomale”, cioè non corrette sugli importi, perché calcolate su stime e conguagli esagerati rispetto ai consumi: l’Autorità dell’energia e del gas ha disposto una estensione dei casi in cui possono essere definite tali, appunte “anomale”, cioè immuni da sospensioni della fornitura o eventuali distacchi

Quattro cose da sapere sulle bollette anomale

Bollette di luce e gas “anomale”, cioè non corrette sugli importi, perché calcolate su stime e conguagli esagerati rispetto ai consumi: l’Autorità dell’energia e del gas ha disposto una estensione dei casi in cui possono essere definite tali, appunte “anomale”, cioè immuni da sospensioni della fornitura o eventuali distacchi. Le nuove regole di maggiore tutela degli utenti/consumatori entreranno in vigore dal 1° luglio 2016. Quando la bolletta è anomala: i casi. La “fatturazione di importi anomali” si definisce quando l’importo è superiore di una volta e mezza (150%) all’importo medio delle bollette degli ultimi 12 mesi per la luce, e il doppio, sempre per la stessa media quando si tratta del mercato del gas.

Luigi Grassia su La Stampa riassume le nuove fattispecie che conducono alla definizione di bolletta anomala. 1) le bollette basate su dati di misura rilevati o stimati che seguono altre bollette basate su dati rilevati o stimati; 2) le bollette che contengono i ricalcoli previsti dalla nuova “bolletta 2.0”; 3) le bollette emesse successivamente ad un blocco di fatturazione; 4) le bollette emesse successivamente all’attivazione della fornitura con valori anomali rispetto all’autolettura comunicata dal cliente. (Luigi Grassia, La Stampa). Reclami e rettifiche.

Con importi superiori a 50 euro ed entro 10 giorni dalla scadenza, si può fare reclamo o chiedere la rettifica dell’importo in bolletta: se la risposta della società fornitrice non arriva o è incompleta non può procedere alla sospensione. La società dovrà approntare una modulistica standard e dedicata, rispondere alla mail dell’interessato se richiesto: senza risposta motivata entro 40 giorni previsto indennizzo automatico (a partire da 20 euro).

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