Segnalazione preventiva e visibile delle postazioni autovelox e taratura delle macchinette. Nelle scorse settimana la Corte di Cassazione si è espressa con due sentenze che potrebbero modificare l'impostazione delle multe per eccesso di velocità legate ai controlli con gli autovelox.
La qeurelle, che oramai si prolunga da anni, potrebbe finalmente trovare risposta definitiva con queste ultime decisione della "Suprema" spingendo il legislatore, magari, a cambiare il codice per andare incontro ai consumatori che sempre più spesso ricorrono alle vie legali in caso di multe laddove ritengono infondata la sanzione.
Ma vediamo meglio cosa sta accadendo.
Segnalazione preventiva e visibile degli autovelox
Secondo il Codice della strada, all'articolo 142 comma 6 bis, gli autovelox devono essere preventivamente segnalati e ben visibili; questa definizione lascia dei margini di interpretazione che possono causare un'incertezza sulla legittimità della multa o del ricorso. A risolvere questa lacuna interpretativa c'ha pensato la Cassazione, con l'ordinanza 4007/2022 della II Sezione Civile, che si è espressa in merito ad un ricorso di un uomo che aveva contestato un verbale di accertamento per aver superato di 12 Km/h il limite consentito di 50 Km/h.
Secondo il ricorrente, nel tratto di strada era visibile la segnaletica mentre non era egualmente ben visibile la postazione di controllo; nei primi due gradi di giudizio il tribunale ordinario aveva ritenuto sufficiente che, ai fini della legittimità della multa, fosse ben visibile la segnaletica sul tratto di strada posto a controllo mentre non ci fosse nulla da rilevare relativamente alla corretta visibilità della postazione.
Infine, in merito si è espressa la Cassazione che ha dato una lettura interpretativa del Codice della strada secondo cui "Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi (...)".
La domanda che si è posta la Suprema è se, ad essere preventivamente segnalate e ben visibili dovessero essere la cartellonistica, la postazione o entrambe. Infine, per la corte che i due requisiti - cioè la segnalazione preventiva della postazione e la visibilità della postazione - riguardasse entrambe (sia che si tratti di postazione fisse che di quelle mobili), dando ragione al ricorrente.
Verifica della funzionalità e taratura
Altra importante ordinanza della Cassazione è la numero 1283/2022 con cui il tribunale si è espresso sul ricorso per un verbale di accertamento tramite autovelox di violazione amministrativa in materia di circolazione stradale legata all'infrazione del superamento dei limiti di velocità.
I ricorrenti, dinnanzi al giudice di pace nel primo grado di giudizio e poi dinnanzi al tribunale di secondo grado avevano evidenziato che:
- "secondo quanto previsto dell'art. 45, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992 tutte le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura, in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate";
- la verifica avrebbe dovuto riguardare non solo la taratura ma anche la regolarità del controllo periodico.
Infine la Corte si è pronunciata nuovamente sul tema della taratura e dei controlli periodici di funzionalità delle apparecchiature autovelox ai fini della legittimità delle multe effettuate aggiungendo che, relativamente ad un ricorso iniziato a Barcellona Pozzo di Gotto, riguardante, de fatco, la necessità della taratura periodica regolare per procedere alla manutenzione delle apparecchiature che rilevano la
velocità. La Cassazione si è pronunciata "prescrivendo quale termine minimo ai fini delle verifiche circa la taratura quello di almeno un anno dall'utilizzazione attestato da certificazioni di omologazione e conformità idonee."- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
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