Arrivano le lettere con le multe delle Entrate: chi rischia senza vaccino

Nel decreto è prevista una sanzione da 100 euro per tre specifici casi. Non solo i no-vax: sarà colpito dalla multa anche chi non ha completato il ciclo di vaccinazione

Arrivano le lettere con le multe delle Entrate: chi rischia senza vaccino

Non vaccinarsi o non aver completato il ciclo di vaccinazione comporterà il pagamento di una multa. È quanto previsto nel decreto 7 gennaio 2022, che introduce una sanzione da 100 euro una tantum nei confronti degli over 50 che non si metteranno in regola nell'ambito della campagna vaccinale contro la circolazione del Covid-19. Il meccanismo introdotto dal governo mira a incrementare il numero di persone immunizzate attraverso il siero anti-Coronavirus, riducendo così forme gravi della malattia nella popolazione maggiormente a rischio.

Si tratta di una platea di circa 2 milioni di persone. Va sottolineato che una parte potrà dimostrare di avere diritto all'esenzione, ma la frangia di irriducibili finirà sotto la lente di ingrandimento. Il Messaggero riporta che lo Stato potrebbe incassare circa 150 milioni di euro, che saranno poi destinati al Fondo emergenze nazionali. Invece dal 15 febbraio scatteranno sanzioni da 600 euro a 1.500 euro per i lavoratori over 50 che saranno trovati sprovvisti di green pass sul luogo del proprio impiego.

Chi rischia la multa

In caso di inosservanza dell'obbligo vaccinale si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 100 euro in uno dei tre casi che vengono descritti dal decreto. In sostanza dovranno pagare una multa coloro che dall'1 febbraio 2022 non hanno ancora iniziato il ciclo vaccinale primario; chi non ha effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con circolare del ministero della salute; coloro che non hanno effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi.

Le sanzioni

L'irrogazione della sanzione è effettuata dal ministero della Salute per il tramite dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione sulla base degli elenchi dei soggetti inadempienti all'obbligo vaccinale periodicamente predisposti e trasmessi dal ministero. Si potrà provvedere anche acquisendo i dati resi disponibili dal Sistema Tessera Sanitaria sui soggetti assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale vaccinati per Covid-19. Il decreto prevede che il Sistema Tessera Sanitaria è autorizzato al trattamento delle informazioni su base individuale inerenti alle somministrazioni, acquisite dall'Anagrafe Nazionale Vaccini.

I soggetti inadempienti avranno 10 giorni di tempo dalla ricezione per comunicare all'Azienda sanitaria locale competente per territorio l'eventuale certificazione relativa al differimento o all'esenzione dall'obbligo vaccinale, ovvero altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità. Cosa accade se l'Azienda sanitaria locale competente non dovesse confermare l'insussistenza dell'obbligo vaccinale, ovvero l'impossibilità di adempiere alla vaccinazione? A quel punto l'Agenzia delle Entrate-Riscossione provvede mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.

Qualora ci si dovesse opporre alla sanzione contenuta nell'avviso, il decreto specifica che resta ferma la competenza del Giudice di Pace e che l'Avvocatura dello Stato assume il patrocinio dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, passivamente legittimata.

Infine viene sottolineato che le entrate saranno periodicamente versate a cura dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo emergenze nazionali.

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