L’ultimo blocco era stato imposto fino a 30 giugno, adesso un ulteriore rinvio di due mesi, ossia dell’intero periodo estivo, per quanto riguarda i versamenti delle entrate locali, tributarie e patrimoniali, e delle azioni di recupero forzoso dei crediti insoluti. L’articolo 2 del dl 99/2021, come riporta il quotidiano Italia Oggi, prevede il rinvio dei termini per i pagamenti spontanei e la riscossione coattiva dei crediti locali al prossimo 31 agosto. Ci sarà tempo per pagare, dunque, fino al 30 settembre. Gli enti locali, in ogni caso, possono emanare gli accertamenti esecutivi, sebbene questa attività sia piuttosto improduttiva, atteso che dopo la notifica degli atti impositivi non si può comunque pretendere il versamento delle somme dovute entro il termine ordinario, che è quello di 60 giorni decorrenti dalla loro ricezione.
Ci sono delle eccezioni, però, al differimento dei pagamenti che non si potrà applicare agli avvisi di accertamento esecutivi, che sono anche atti della riscossione coattiva. L'articolo 9 del dl Sostegni bis ha disposto la validità dei provvedimenti adottati dai concessionari, i versamenti eseguiti, con relativi interessi di mora pagati dai debitori, dal 1 al 26 maggio. Gli interessati non hanno comunque diritto alla restituzione delle somme eventualmente versate durante il suddetto periodo. In realtà, i pagamenti risultano ormai bloccati da 18 mesi. Il periodo di sospensione va dall'8 marzo 2020 fino al 31 agosto 2021. Tutti questi rinvii sono stati resi possibili grazie alle le modifiche all'articolo 68 del dl 18/2020, il cosiddetto Cura Italia, vale a dire alla norma del provvedimento che per la prima volta ha sancito il blocco delle attività di recupero crediti svolte dagli enti impositori e dai concessionari.
I termini di decadenza delle attività di accertamento delle entrate locali, invece, sono stati bloccati solo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, periodo di sospensione di 85 giorni che si aggiunge al
termine di decadenza ordinario, relativamente a ogni anno d'imposta. Infine, enti locali e soggetti affidatari non possono avviare, ancora oggi, procedure di recupero coattivo né adottare misure cautelari.
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