Rimborso Iva, termini scaduti per l'accertamento? Il Fisco non si ferma

Arriva la sentenza n.21765 del 29 luglio 2021: la Corte di Cassazione con sentenza, resa a Sezioni Unite, ha respinto il ricorso

Rimborso Iva, termini scaduti per l'accertamento? Il Fisco non si ferma

Per quanto concerne il rimborso di eccedenza detraibile Iva, l'amministrazione finanziaria può contestare il credito esposto dal contribuente in dichiarazione, anche nel caso in cui siano già scaduti i termini per l'accertamento o di rettificata. A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione con la sua sentenza (la numero 21765), emessa a Sezioni Unite nel corso della giornata di ieri, giovedì 29 luglio.

La vicenda esaminata dalla Corte

Il caso esaminato dai giudici riguardava il fallimento di una società. In seguito all'evento, una banca aveva deciso di acquistare un credito di Iva maturato prima della dichiarazione di fallimento, e successivamente richiesto a rimborso per cessazione dell’attività. Il Fisco, tuttavia, aveva negato il rimborso, contestando la genuinità della richiesta.

In particolare l'Agenzia delle entrate aveva risposto presentando la relazione del curatore, che aveva parlato di operazioni sospette della società qualificate come "vere e proprie truffe", tanto da rendere illegittima l’intera attività sociale.

La banca aveva dunque replicato che i termini per l'accertamento erano già decorsi.

Il ricorso è stato dunque rigettato dalla Commissione tributaria provinciale e poi in successivo appello. Da qui il ricorso in Cassazione.

I giudici sono stati dunque chiamati ad esprimersi sulla possibilità di estendere al rimborso dell'eccedenza detraibile Iva "il principio secondo cui, l’amministrazione finanziaria può contestare il credito esposto dal contribuente nella dichiarazione dei redditi anche qualora siano scaduti i termini per l’esercizio del proprio potere di accertamento senza che abbia adottato alcun provvedimento".

La sentenza

Gli ermellini hanno a loro volta rigettato il ricorso. Al caso dell'Iva è stato applicato quanto già stabilito nel marzo del 2016 con la sentenza numero 5096 sull'Ires.

Prima del caso esaminato, in tema di Iva, veniva dichiarato, come riportato da ItaliaOggi, che "nel caso di richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta detraibile risultante dalla dichiarazione annuale, se tra la data di notifica della richiesta di documenti da parte dell'ufficio e la data della loro consegna intercorre un periodo superiore a quindici giorni,

il termine di decadenza, relativo agli anni in cui si è formata l'eccedenza detraibile chiesta a rimborso, è differito di un periodo di tempo pari a quello compreso tra il sedicesimo giorno e la data di consegna".

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