Piazza Fontana, strage oscura

Dopo 36 anni si chiude la vicenda processuale: «Verdetto d’appello logico e coerente»

La strage di piazza Fontana ha ancora una «genesi oscura» sebbene sia parte di un «programma eversivo ben sedimentato» con la responsabilità di Franco Freda e Giovanni Ventura: ed è pienamente da condividere la mancanza di prove certe, «oltre ogni ragionevole dubbio», nei confronti degli ordinovisti Delfo Zorzi, Carlo Maria Maggi e Giancarlo Rognoni. Lo sottolinea la seconda sezione penale della Cassazione nelle motivazioni che in 73 pagine spiegano perché la Suprema Corte lo scorso 3 maggio ha deciso di confermare la sentenza assolutoria. In sostanza, per la Cassazione, il verdetto di secondo grado dei giudici milanesi è «ben motivato», è «logico» e «coerente»: e il principale teste dell'accusa, Carlo Digilio, è «inattendibile». Mai nelle 73 pagine della sentenza della Cassazione si ricordano i 18 morti e gli 85 feriti provocati all'ordigno esplosivo collocato nella Banca dell'Agricoltura di piazza Fontana: l'episodio è ricordato unicamente con la parola «strage». Al termine della sentenza la Cassazione - dopo le polemiche sulla condanna al «pagamento delle spese processuali» a carico delle parti civili rappresentate dai parenti delle vittime, dal comune di Milano e dalle province di Lodi e Milano, oltre a Palazzo Chigi e il Viminale - ha sentito la necessità di ricordare che la condanna al pagamento delle spese è prevista «ex lege, a norma dell'art. 616 del Codice di procedura penale». Per la Cassazione «la responsabilità della strage di piazza Fontana è di Freda e Ventura, anche se assolti nei procedimenti a suo tempo celebratisi; tuttavia non sarebbe dimostrata la collaborazione del gruppo ordinovista di Mestre e Venezia, cui appartenevano Maggi e Zorzi». «Quanto in contrario emergerebbe - sintetizza Piazza Cavour - dalle dichiarazioni dei principali collaboratori, interni a Ordine Nuovo, Carlo Digilio e Martino Siciliano, non sarebbe sufficiente a dimostrare un rapporto organico e qualificato con il gruppo padovano, per la scarsa attendibilità di Digilio mentre, pur essendo attendibili le dichiarazioni di Siciliano, il suo narrato non riguarderebbe in modo specifico la strage».

La seconda sezione penale rileva che «i tragici fatti del 12 dicembre 1969 non avevano infatti rappresentato una “scheggia impazzita“, ma il frutto di un coordinato “acme” operativo iscritto, secondo le pacifiche acquisizioni evocate concordemente dai giudici di entrambi i gradi di merito, in un programma eversivo ben sedimentato, ancorché di oscura genesi, contorni e dimensioni».

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