Seveso, entro fine anno piano anti-esondazioni

Rete fognaria e strade sono di proprietà del Comune. Ma se le vostre cantine si allagano dopo ogni temporale e la viabilità attorno alla vostra casa fa rima con ingorghi, l’amministrazione non è obbligato a intervenire. Così si è conclusa una sentenza del Tar che non solo ha dato ragione al sindaco Letizia Moratti, ma ha anche condannato un condominio a pagare le spese processuali a favore dell’amministrazione. Il palazzo in questione si trova in pieno centro, nel quartiere Brera, precisamente in piazza Sant'Erasmo 7.
I condomini, esausti di vedere i propri interrati allagati «a causa - scrivono - del cattivo stato di manutenzione dei pozzetti fognari della piazza», avevano inviato una lettera in data 12.11.2007 al Settore Traffico e Viabilità del Comune, lamentando la grave situazione. Oltre a tale problema, nella missiva veniva segnalato che le vie di accesso alla piazza non sarebbero state costruite a norma; si chiedeva quindi al Comune di realizzare le opere necessarie per ovviare sia ai problemi fognari sia a quello della viabilità.
L'ufficio comunale, con nota del 29.1.2008, riscontrava l'istanza, facendo presente di aver interessato il Settore Tecnico Infrastrutture «affinché provveda alla modifica strutturale dello spartitraffico centrale, riducendone l'attuale ampiezza». Poiché nessun intervento veniva eseguito, i legali del Condominio reiteravano la domanda di intervento, con lettera del 25.6.2009, chiedendo anche l'installazione di dissuasori automatici. Ma a quell'istanza l'Amministrazione non dava alcun riscontro. Così i condomini di Brera avevano presentato il ricorso al Tar lamentando la violazione del principio di buona amministrazione. Palazzo Marino si era difeso, contestando di non avere alcun obbligo di concludere un procedimento e che quindi il silenzio non poteva configurarsi come inadempimento.
Ebbene: i giudici hanno dato ragione al Comune, spiegando i motivi della sentenza. «Nel caso in esame il condominio ha chiesto l'adozione di verifiche sullo stato della rete fognaria e della viabilità, quindi non un'attività provvedimentale, bensì un'attività materiale, quale quella di manutenzione dei servizi fognari e del sistema viabilistico - scrivono i giudici del tribunale amministrativo -. L'istanza avrebbe potuto essere anche valutata positivamente da parte del Comune se rispondente all'interesse pubblico, senza che sussista, però, un obbligo giuridico, normativamente contemplato, di provvedere.
Sebbene, «come rilevato dalla difesa del Condominio, il Comune come proprietario delle strade abbia compiti di manutenzione, tuttavia non può configurarsi un obbligo specifico di provvedere secondo le specifiche richieste di un privato, dal momento che detta attività di manutenzione, nonché le scelte circa la viabilità, sono altamente discrezionali - spiegano i giudici -.

Questo non significa che i privati non abbiano interesse alla esecuzione dei lavori, ma che le varie opzioni sul traffico e sui servizi di manutenzione rispondono a scelte discrezionali che non possano essere condizionate dagli interessi dei privati».

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