Assegno di mantenimento per l’ex coniuge: quando è possibile non pagarlo

Ci sono situazioni particolari in cui l’ex coniuge debitore può chiedere ed ottenere di non corrispondere l’assegno divorzile. Ecco quali

Assegno di mantenimento per l’ex coniuge: quando è possibile non pagarlo

Quando un matrimonio entra in crisi e si decide per la separazione e il divorzio, ci si trova a dover determinare quale importo spetterà al coniuge finanziariamente più debole. L’assegno di mantenimento (detto anche divorzile) è una forma di sostentamento economico corrisposto al coniuge che non è provvisto di redditi sufficienti per adempiere alle proprie necessità. Il coniuge con maggiori disponibilità è chiamato infatti a sostenere quello in difficoltà. Esistono però alcune circostanze che consentono di non pagare l’assegno di mantenimento, in maniera legale, sempre che ne sussistano le condizioni. Vediamo.

Assegno di mantenimento: che cos’è e quali sono le sue funzioni

L’assegno di mantenimento consiste in un importo stabilito in sede di separazione, per garantire un sostegno al coniuge meno stabile economicamente, se sprovvisto di redditi propri. Nella maggior parte dei casi, viene previsto a favore della moglie che non lavora, o il cui reddito sia di molto inferiore a quello del marito. L’attribuzione dell’assegno avviene su istanza di parte e non può essere fissata d’ufficio dal giudice, che però può adottare (come stabilito dall’ordinanza 14830/2017 della Corte di Cassazione) provvedimenti a tutela degli interessi materiali e morali dei figli, compresa l’attribuzione del contributo al mantenimento.

L’assegno di mantenimento svolge funzione assistenziale quando si tratta di un sostegno economico successivo al termine della convivenza, ma in continuità con essa; perequativa (cioè equilibratrice), finalizzata non al ripristino del tenore di vita in essere durante il rapporto, bensì al riconoscimento del ruolo e del contributo prestato dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio di famiglia e di quello personale dei coniugi stessi. Non ha invece funzione compensativa, non è diretto cioè a ricompensare il coniuge, di solito la moglie, per i sacrifici sostenuti durante il matrimonio, né risarcitoria, dal momento che non ha come finalità quella di ristorare il coniuge per le conseguenze negative dovute alla cessazione del rapporto.

La parte obbligata alla corresponsione dell’assegno viene definita coniuge obbligato o onerato, mentre quella che riceve l’assegno viene definita coniuge beneficiario o avente diritto.

Casi in cui non si è tenuti a versare l’assegno

Come si diceva, vi sono situazioni in cui il coniuge chiamato a corrispondere l’assegno divorzile può chiedere e ottenere la cessazione di tale obbligo. Ecco quali.

Annullamento. Quando il matrimonio viene annullato, l’assegno di mantenimento non è dovuto. Nel momento in cui il tribunale ordinario e/o la Sacra Rota determinano la nullità del matrimonio, i suoi effetti cessano, anche in forma retroattiva, impedendo pertanto qualsiasi richiesta di mantenimento. Per ricorrere a questa soluzione devono comunque sussistere determinati presupposti, relativi a circostanze particolari che compromettano l’essenza stessa del matrimonio, come, ad esempio, la violenza fisica.

Nuove nozze o convivenza con un nuovo partner. L’assegno di mantenimento può essere revocato all’ex coniuge che avvia una nuova convivenza, purché questa sua nuova condizione corrisponda ad una maggiore e adeguata stabilità economica. L’assegno decade automaticamente, in caso di nuove nozze. Per quanto concerne i figli, invece, per svincolarsi dall’obbligo dell’assegno di mantenimento si deve comunque provare che abbiano raggiunto un’indipendenza economica, a prescindere dalle loro eventuali nozze.

Licenziamento, ridimensionamento di stipendio o patrimonio. La misura e l’obbligatorietà dell’assegno di mantenimento sono considerati in base al reddito percepito dal soggetto obbligato. In caso di diminuzione improvvisa delle capacità reddituali e patrimoniali del debitore, l’assegno di mantenimento può essere ridotto o anche annullato, ovviamente solo qualora il soggetto in questione non abbia agito in maniera dolosa.

Capacità lavorative del beneficiario, redditi in nero, contributo alla vita familiare. L’assegno di mantenimento può essere revocato al beneficiario in grado di provvedere autonomamente ai propri bisogni, in quanto ha capacità lavorativa o percepisce addirittura redditi in nero. Documentando tali circostanze, il debitore può ottenere la revoca dell’assegno di mantenimento sia nei confronti dell’ex coniuge, sia nei confronti dei figli. Se questi ultimi risultano maggiorenni e non conducono studi regolari, sono infatti tenuti a trovare lavoro e rendersi indipendenti.

Stesso principio per l’ex coniuge, in questo caso però la sua capacità lavorativa deve essere considerata anche in ragione del contributo familiare fornito. In pratica, se l’ex coniuge ha rinunciato ad opportunità professionali per prendersi cura della famiglia e al momento della separazione è impossibilitato ad avanzare professionalmente, ha comunque diritto a un contributo, seppure parziale. Per evitare di corrispondere l’assegno di mantenimento si deve quindi dimostrare che il coniuge più debole economicamente abbia sacrificato le sue opportunità di carriera e lavorative per scelta arbitraria, o che non abbia fornito un contributo significativo alla vita familiare, pur essendo disoccupato.

Addebito della separazione

Non pagare l’assegno di mantenimento è possibile anche quando al potenziale beneficiario venga addebitata la separazione, condizione che fa subito decadere qualsiasi pretesa patrimoniale rispetto all’ex coniuge. Naturalmente, l’addebito della separazione dev’essere stabilito dal giudice sulla base di fatti oggettivi che abbiano portato all’impossibilità di proseguire il matrimonio e alla responsabilità delle parti. Detto ciò, l’addebito della separazione comporta la perdita del diritto all’assegno di mantenimento, nonché la perdita dei diritti successori. La separazione viene pronunciata senza addebito quando la violazione degli obblighi derivanti dal matrimonio si verifica mentre il rapporto è già in crisi. Il tradimento, ad esempio, non è causa automatica di addebito, qualora avvenga dopo che tra i coniugi sia già sorta l’incompatibilità.

Attenzione: l’addebito non elimina il dovere di versare gli alimenti, in caso di bisogno, ai sensi dell’articolo 433

del Codice civile. Inoltre, il coniuge cui sia addebitata la separazione conserva il diritto a percepire un assegno vitalizio a carico dell’eredità, in caso godesse degli alimenti al momento dell’apertura della successione.

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