Corona, motivazioni dei giudici: richieste odiose, niente pizzo

Le motivazioni dei giudici di Milano: le foto-estorsioni perpetrate da Fabrizio Corona ai danni delle sue vittime non hanno la gravità del "pizzo". Per questo all’imputato vanno concesse le attenuanti generiche

Corona, motivazioni dei giudici: 
richieste odiose, niente pizzo

Milano - Le foto-estorsioni perpetrate da Fabrizio Corona ai danni delle sue vittime non hanno la gravità del "pizzo", per questo all’imputato vanno concesse le attenuanti generiche. Lo sostengono i giudici della Quinta Sezione Penale del Tribunale di Milano nelle motivazioni alla condanna a tre anni e otto mesi di carcere inflitta a Corona il 10 dicembre scorso.

Le motivazioni dei giudici I giudici spiegano che il reato di estorsione è severamente punito dal legislatore, in seguito all’inasprimento delle sanzioni concepite soprattutto per punire il pagamento del "pizzo", fenomeno collegato alla criminalità organizzata. "E' chiaro - argomentano i giudici - che i fatti di estorsione di cui devono rispondere Fabrizio Corona e Marco Bonato (il fotografo collaboratore di Corona condannato a due anni e quattro mesi di carcere), sebbene connotati da quella odiosità che sembra caratteristica inalienabile di ogni estorsione, non assurgono a tale gravità, sia per il tipo di interessi che colpiscono, sia per l’entità delle somme richieste, soprattutto se considerate in rapporto alle capacità economiche delle vittime. Principalmente, per questo motivo, il Tribunale ritiene di concedere agli imputati le attenuanti generiche che servono, in sostanza, ad adeguare la pena alla concreta gravità dei fatti (che non deve essere scambiata con l’interesse mediatico che hanno suscitato)".

Il comportamento di Corona Per quanto riguarda il comportamento processuale mantenuto da Corona, i giudici da un lato lo stigmatizzano, da un altro lo elogiano. "Si ritiene Corona meritevole delle attenuanti per il comportamento processuale - spiegano - questo Tribunale, infatti, non è chiamato a giudicare le modalità, spesso volgari, con cui l’imputato si è espresso durante il giudizio, gli atteggiamenti esibizionistici, le intemperanze, l’uso del processo a scopi pubblicitari, ma ciò che, in senso stretto, fa parte della condotta processuale.

Corona non si è sottratto al dibattimento, ha risposto a tutte le domande rivoltegli non solo dalla difesa, ma anche dal Pm e dai giudici, fornendo sì una propria versione dei fatti, ma anche molti dettagli che sono serviti a completare ogni singola vicenda concernente le imputazioni ascrittegli, con informazioni di cui solo lui era a conoscenza e che hanno contribuito ad una conoscenza più approfondita dei fatti".

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