Parla Cinzia Paolina De Lio, la prof balzata agli "onori" della cronaca perché risultata assente a scuola per 20 anni su 24 totali di servizio. Per tutelarsi, la docente ha scelto di far nascere una sorta di ufficio stampa, incaricandolo di occuparsi di gestire la comunicazione coi media per quanto concerne la vicenda che ha creato un grande dibattito nell'opinione pubblica durante gli scorsi giorni.
In una prima nota, a cui dovrebbero far seguito, come già annunciato, altri comunicati, De Lio si esprime in merito alla sentenza emessa dalla corte di Cassazione, spiegando che a parere suo l'unico errore commesso è stato quello di "ritrovarsi a insegnare nel posto sbagliato".
Il comunicato
Nel documento viene contestato il fatto che, a differenza di quanto diffuso dai media, la docente non è stata raggiunta da alcun provvedimento di destituzione da parte del ministero dell'Istruzione, per il semplice fatto che ad essere stata contestata dal proprio dirigente scolastico è l'"incapacità didattica". Qui l'ufficio stampa della docente annuncia che in un successivo comunicato si occuperà di analizzare proprio la questione sull'istituto giuridico della "incapacità didattica", essendo la professoressa De Lio in possesso di numerosi titoli di studio conseguiti presso varie Università statali sul territorio nazionale.
L'attenzione della nota pubblicata, infatti, è tutta sulla sentenza della Cassazione che riporta la sentenza d'appello. Il fatto che"la Corte d’appello di Venezia con sentenza n. 488 del 2021, in riforma della decisione di primo grado, accoglieva l'impugnazione del Ministero e rigettava la domanda della lavoratrice, ritenendo legittimo il provvedimento di destituzione emesso ai sensi dell’art. 512 del d.lgs. n. 297 del 1994", secondo la docente,non risponde alla realtà giuridica.
"Difatti, non esiste alcun 'provvedimento di destituzione emesso' nei riguardi della professoressa De Lio. Peraltro", prosegue la nota, nè "l’articolo di legge citato, cioè l’ art. 512 del d.lgs. n. 297 del 1994 riguarda la destituzione". "A conferma di ciò, si sottolinea che il prefato art. 512 del D.Lgs. 297/94 è titolato e recita come di seguito: “Art. 512 – Dispensa dal servizio – Il personale di cui al presente titolo, è dispensato dal servizio per inidoneità fisica o incapacità o persistente insufficiente rendimento".
Secondo la prof, a ulteriore riprova dell'infondatezza di suddetta 'destituzione' c'è il contenuto del decreto firmato dal dirigente scolastico: "Il dirigente scolastico…decreta che…la docente De Lio Cinzia Paolina…docente a tempo indeterminato presso l’Istituto d’Istruzione Superiore “G.Veronese – G. Marconi” di Chioggia (VE), ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 512 del D. Lgs. 297/1994, è dispensata dal servizio per incapacità didattica”.
Solo sulla "incapacità didattica" si fonda il ricorso al Giudice del lavoro di Venezia, ed ecco spiegato l'affondo contro la sentenza della Cassazione: "L’invocato articolo 512 del D. Lgs. 297/1994 non riguarda la destituzione bensì la dispensa (mentre l’istituto giuridico della destituzione è normato dall’art. 498 dello stesso D. Lgs)", pertanto "alcun “provvedimento di destituzione” è mai stato “emesso ai sensi dell’art. 512 del d.lgs. n. 297 del 1994” a carico della prof. Cinzia Paolina De Lio". Non vi è quindi traccia di "destituzione" nella sentenza di primo grado, mentre essa compare poi dal nulla in Appello e quindi in Cassazione:"La destituzione costituisce la più grave delle sanzioni disciplinari a carico degli impiegati civili dello Stato ma la professoressa De Lio non ha mai ricevuto una sanzione disciplinare nella sua carriera", spiega la nota, che si concentra poi su tale istituto giuridico.
Per come configurata dalla legge vigente, la destituzione viene inflitta solo:
- per atti che siano in grave contrasto con i doveri inerenti alla funzione;
- per attività dolosa che abbia portato grave pregiudizio alla scuola, alla pubblica amministrazione, agli alunni, alle famiglie;
- per illecito uso o distrazione dei beni della scuola o di somme amministrate o tenute in deposito, o per concorso negli stessi fatti o per tolleranza di tali atti commessi da altri operatori della medesima scuola o ufficio, sui quali, in relazione alla funzione, si abbiano compiti di vigilanza;
- per gravi atti di inottemperanza a disposizioni legittime commessi pubblicamente nell’esercizio delle funzioni, o per concorso negli stessi;
- per richieste o accettazione di compensi o benefici in relazione ad affari trattati per ragioni di servizio;
- per gravi abusi di autorità.
Stando a quanto riferito dal comunicato, la docente non avrebbe mai ricevuto alcuna contestazione per aver violato una sola delle condotte sopra citate. "La professoressa De Lio, dunque, non soltanto non ha mai subito la “destituzione” da parte dell’amministrazione di appartenenza ma non ha mai subito – in senso assoluto – alcun provvedimento disciplinare in tutta la propria carriera", ci tiene a ribadire la nota.
Dal momento che non esiste nella legge una "destituzione non disciplinare", l'insegnante non può essere destituita. "La “destituzione” della professoressa De Lio è, dunque, una mera, mostruosa ed abnorme, “creatura” partorita nonostante le leggi dello Stato", conclude polemicamente il comunicato.- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
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