La finalità di terrorismo per l’assalto al cantiere della Torino-Lione del maggio 2013 va esclusa perché "non è sufficiente la sola direzione dell’atteggiamento psicologico", ma è necessario che la condotta "sia concretamente idonea a determinare un evento di pericolo di portata tale da incidere sugli interessi dell’intero Paese colpito dagli atti terroristici".
Lo sottolinea la prima sezione penale della corte di Cassazione nelle motivazioni della sentenza, depositate oggi, con cui lo scorso luglio aveva rigettato il ricorso presentato dalla procura di Torino contro l’ordinanza con cui il tribunale del Riesame aveva annullato la custodia cautelare in carcere per 3 No Tav di area anarchica.
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