Ancora novità sul fronte del fermo amministrativo delle auto. Di fatto la notifica sarebbe nulla nel caso in cui il fermo viene impugnato dal proprietario del veicolo contestando un difetto di notifica da parte di Equitalia. L'agenzia di recupero crediti deve dimostrare con atti originali. Di fatto le copie degli avvisi, come ricorda laleggepertutti.it., non hanno un valore di prova. A stabilirlo è stata la Commissione Trubutaria di Cosenza. Viene infatti chiarito che in caso di fermo dell'auto perché il procedimento sia valido, occorre la notifica del preavviso di fermo e soprattutto le cartelle esattoriali.
In caso di contestazione da parte del proprietario dell'auto, l'agenzia di recupero crediti non potrebbe limitarsi a depositare soltanto le copie degli avvisi di ricevimento.
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