La sezione terza quater del Tar del Lazio ha annullato l'ordinanza con la quale il 17 aprile scorso il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, prevedeva "ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19". Tra queste vi era l'obbligo della vaccinazione antinfluenzale stagionale per tutte le persone al di sopra dei 65 anni di età, pena il divieto di frequentare luoghi di assembramento, e per tutto il personale sanitario e sociosanitario operante in ambito regionale, pena il divieto di avere accesso ai rispettivi luoghi di lavoro. La stessa vaccinazione, invece, era raccomandata per i bambini tra i sei mesi ed i sei anni. Il ricorso era stato proposto dall'Associazione Codici Nazionale - Centro per i Diritti del Cittadino, Associazione Codici Lazio - Centro per i Diritti del Cittadino Lazio.
Il Tar ha ritenuto che "non è disconosciuta dalla Corte costituzionale la possibilità che le Regioni possano legiferare in settori riservati al legislatore statale", ma "a condizione che vengano rispettati i 'principi' fissati dalla legge statale", e "nel caso di specie la 'soglia' stabilita dal legislatore statale tra obbligo e raccomandazione del vaccino antinfluenzale, poiché costituisce il frutto di una operazione di bilanciamento complessa ed articolata tra libertà del singolo e tutela della salute individuale e collettiva, non potrebbe essere derogata dalle regioni neppure in melius, ossia in senso più restrittivo".
"La normativa emergenziale Covid – hanno sottolineato ancora i giudici - non ammette simili interventi regionali in materia di vaccinazioni obbligatorie. Le disposizioni in materia di igiene e sanità nonché di protezione civile non recano previsioni che possano autorizzare le regioni ad adottare questo tipo di ordinanze allorché il fenomeno assuma, come nella specie, un rilievo di carattere nazionale". Inoltre il Tar ha specificato che "l'ordinamento costituzionale non tollera interventi regionali di questo genere, diretti nella sostanza ad alterare taluni difficili equilibri raggiunti dagli organi del potere centrale".
Lo stesso Tar ha osservato che la Regione Lazio aveva invocato la applicazione a suo favore del Codice della protezione civile"senza tuttavia considerare che, in base al combinato disposto di cui agli articoli 5 e 25 del predetto Codice, la competenza ad adottare ordinanze in tale materia è da ascrivere in capo al presidente del Consiglio dei ministri mentre alle regioni è riservato soltanto il potere di rilasciare l'intesa sulle ordinanze stesse". Inoltre sul piano costituzionale "la suddetta ordinanza è stata adottata in deroga rispetto al quadro normativo primario di riferimento". La vaccinazione obbligatoria è infatti "tematica riservata alla competenza statale" e, in particolare, "la scelta tra obbligo o raccomandazione costituisce il punto di equilibrio, in termini di bilanciamento tra valori parimenti tutelati dalla Costituzione tra autodeterminazione del singolo da un lato e tutela della salute dall'altro lato. Tali operazioni di bilanciamento vanno pertanto riservate allo Stato".
I giudici hanno riconosciuto che l'intervento regionale in discussione "è dettato da esigenze organizzativo in materia di sanità (obiettivo dichiarato: quello di alleggerire carico e pressione sulle strutture ospedaliere durante il periodo autunnale ed invernale mediante ricorso a diagnosi differenziali)" ma "esistono anche altre strade per evitare il decongestionamento delle strutture sanitarie, strade tutte che ben potrebbero rientrare nell'alveo delle competenze regionali costituzionalmente accordate (esempio potenziamento attività di tracciamento, tracing, intensificazione dei tamponi, concreto sviluppo della medicina di prossimità)". Il Tar, infine, ha osservato che"inibendo l'accesso al lavoro al personale medico che non si sottopone alla suddetta vaccinazione antinfluenzale, si violerebbe la competenza statale a dettare principi fondamentali in materia di tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro"
In merito alla sentenza è intervenuto l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato: "Per noi non cambia nulla. Più che l'aspetto formale ci interessa l'aspetto sostanziale. Dobbiamo lavorare per avere la più ampia copertura vaccinale". "Sapevamo che l'ordinanza aveva degli elementi di difficoltà in quanto sono atti che competono allo Stato - ha aggiunto D'Amato - Pensiamo che sia utile che il Governo rifletta sull'obbligatorietà. Ci interessa in questa fase somministrare 2 milioni e 400mila dosi che abbiamo già ottenuto".
Di diverso avviso il Codacons. L’associazione consumatori, che aveva avviato la battaglia legale contro la Regione Lazio per l'obbligo vaccinale, si è detta soddisfatta per la sentenza. "Il Tar ha confermato le tesi sostenute nei nostri ricorsi e, giustamente, ha annullato l'ordinanza regionale", ha affermato il presidente Carlo Rienzi. Quest’ultimo ha spiegato che "l'obbligo imposto dalla Regione era palesemente abnorme e discriminatorio, perché imponeva solo ai cittadini residenti nel Lazio di sottoporsi al vaccino, mentre le regioni confinanti non prevedevano alcun obbligo in tal senso. Veniva inoltre prevista una punizione per chi non si accettava la vaccinazione, come l'esclusione dai centri sociali".
Lo stesso Rienzi rimaca che con tale decisione "il Tar ha confermato che, in materia di sanità, le Regioni non possono procedere in ordine sparso, perché la competenza spetta allo Stato che deve attuare misure omogenee su tutto il territorio. La vaccinazione per determinate categorie di cittadini è uno strumento utile, ma deve essere consigliata e non obbligatoria”.
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