Roma - La sicurezza pubblica è anche sicurezza nella circolazione stradale. E' in base a questo proposito del governo che, a partire da sabato possimo, entreranno in vigore le nuove norme del Codice della strada introdotte con la legge n. 84 del 15 luglio 2009. Ecco le principali novità introdotte dalla riforma:
OCCUPAZIONI ABUSIVE DI STRADE
Modifica articolo 20 codice della strada: è
stato assegnato al sindaco (per le strade urbane) e al prefetto
(per le strade extraurbane e in ogni caso di problemi di
sicurezza pubblica), il nuovo potere di ordinare l’immediato
sgombero di occupazioni abusive di strade con spese a carico
del trasgressore. Se l’occupazione è a fini commerciali viene
ordinata la chiusura dell’esercizio commerciale o di
somministrazione alimenti e bevande fino allo sgombero delle
occupazioni abusive e al pagamento delle spese eventuali e
comunque per almeno cinque giorni. Il verbale di violazione
andrà trasmesso anche alla Guardia di Finanza per gli
accertamenti di competenza.
PULIZIA E DECORO DELLE STRADE
Le stesse regole dall’8 agosto
varranno per la pulizia e il decoro delle aree pubbliche
antistanti gli esercizi. Nuovo articolo 34 bis codice della
strada: chi sporca la strada gettando rifiuti o oggetti dai
veicoli è punito con sanzione da 500 a mille euro. La nuova regola si aggiunge a quella
già esistente (articolo 15) che sanziona chi sporca strade.
PATENTE SCADUTA
Modifica articolo 116 codice della strada: prorogata al 30
settembre 2009 la validità per circolare con patente scaduta
se in possesso di certificato del medico generico per la
conferma di validità della patente. Dall’1 ottobre 2009 sarà
invece necessario procurarsi un certificato di un medico
legale, del distretto sanitario, delle Ferrovie dello Stato o
militare.
GUIDA IN STATO DI EBREZZA
Modifica articolo 186 codice della
strada: quando una persona guida un veicolo di cui non è
proprietario, con un contenuto di alcol nel sangue superiore a
1,5 grammi/litro, commettendo il reato aggravato di guida in
stato di ebbrezza, la durata della sospensione della patente è
raddoppiata. L’ammenda (da 1.500 a 6mila euro) - comminata per
il reato - è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è
commesso dopo le ore 22 e prima delle 7.
Modifica articolo 187 codice della strada: quando
una persona guida un veicolo non di sua proprietà in stato di
alterazione dovuto a consumo di sostanze stupefacenti, la
durata della sospensione della patente è raddoppiata.
L’ammenda (da 1.500 a 6mila euro) comminata per il reato è
aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso dopo
le ore 22 e prima delle ore 7.
GUIDA SENZA ASSICURAZIONE
Modifica articolo 193 codice della strada: in caso di
guida di veicolo senza assicurazione obbligatoria, o se i
documenti assicurativi risultano falsi o contraffatti, il
veicolo, se è intestato al conducente, è confiscato. In
questi casi la patente di chi guida è sospesa per un anno.
INASPRIMENTO DELLE PENE
Modifica articolo 195 codice della strada: per una serie di
violazioni qui di seguito indicate, le sanzioni pecuniarie
vengono aumentate di un terzo se commesse dopo le ore 22 e
prima delle 7: velocità pericolosa, velocità eccessiva, precedenza, violazione della segnaletica, distanza di sicurezza, cambio direzione o
corsia e altre manovre, comportamenti vari in
autostrada e strade extraurbane principali e tempi di guida degli autocarri).
SANZIONI E DECURTAZIONI PUNTI
Nuovo articolo 219 bis codice
della strada: viene equiparata la procedura delle sanzioni
accessorie (ritiro, sospensione e revoca) e dei punti-patente,
valida finora solo per le patenti, anche al certificato di
idoneità alla guida per i ciclomotori (il cosiddetto "patentino").
- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
- sabato, domenica e festivi dalle ore 10:00 alle ore 18:00.