Reddito di cittadinanza, ecco l’errore da non fare

Sul reddito di cittadinanza permane ancora oggi un errore molto diffuso: ecco di che cosa si tratta

Reddito di cittadinanza, ecco l’errore da non fare

Sul reddito di cittadinanza permane ancora oggi un errore molto diffuso, anche tra chi presenta le domande per conto di terzi, ossia credere che per il calcolo dell’importo l’Inps prenda in considerazione solamente la situazione reddituale legata all’Isee, cioè quella riferita a due anni prima. Non è così. Come spiega Money.it, la normativa sul reddito di cittadinanza è molto chiara a riguardo e chiede che, contestualmente all’invio della domanda o in un successivo momento, il titolare della prestazione debba comunicare i redditi da lavoro non indicati nell’Isee, pena la decadenza del beneficio.

Il decreto 4/2019, poi convertito dalla legge 26/2019, all’articolo 2 comma 6 precisa che il reddito familiare è determinato "ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 159/2013 (normativa Isee, ndr) al netto però dei trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nell’Isee e inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti del nucleo familiare".

Per quelli non indicati nell’Isee e riferiti al periodo successivo a quello di riconoscimento del reddito di cittadinanza, l’articolo 3 del suddetto decreto, prevede che: in caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell’avvio di un’attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell’erogazione del Rdc, il maggior reddito da lavoro concorre alla determinazione del beneficio economico nella misura dell’80 per cento, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è ordinariamente recepito nell’Isee per l’intera annualità.

È evidente che sull’importo del reddito di cittadinanza non incidono solo redditi e prestazioni riferite a due anni prima visto che, ad esempio, si tiene conto anche dei trattamenti assistenziali in corso di godimento, quale può essere un’eventuale indennità di disoccupazione percepita nell’ultimo periodo e non indicata nell’Isee e anche i redditi percepiti per le attività lavorative avviate durante il periodo di fruizione della misur.

Infine, come spiegato dall’Inps nella guida introduttiva al modello SR182/Com-Ridotto "il decreto legge n. 4 del 28 gennaio 2019 prevede l’obbligo di una comunicazione integrativa del modello di domanda di Reddito di Cittadinanza ovvero di Pensione di Cittadinanza, per le attività lavorative subordinate, autonome e d’impresa già avviate al momento di presentazione della domanda, ma non rilevate nell’ISEE per l’intera annualità".

Come fare? Per non commettere errori, nel caso in cui abbiate iniziato a lavorare prima della presentazione della domanda del Reddito di Cittadinanza, ma dopo il periodo preso come riferimento

nella DSU, dovreste:

  • sbarrare il Quadro E della domanda del RdC (modulo SR180 dell’Inps);
  • allegare alla domanda il modulo SR182/Com-Ridotto indicando i redditi riferiti alla suddetta attività lavorativa.

Se invece iniziate a lavorare successivamente al riconoscimento della domanda del RdC, il modulo con il quale dovrete - entro un periodo di 30 giorni - comunicare i redditi percepiti è il SR181/Com-Esteso.

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