'Ndrangheta, il giudice: «Non c'è la prova che le cosche siano state aiutate»

In 12 hanno patteggiato pene fino a 4 anni di reclusione, esclusa l'aggravante mafiosa: «Agevolate le organizzazioni criminali, ma forse inconsapevolmente»

Si è concluso l'8 aprile con 12 patteggiamenti a pene fino a 4 anni di reclusione e 20mila euro di multa il procedimento a carico di altrettanti imputati coinvolti nell'operazione Infinito che, dopo il decreto di giudizio immediato per 175 persone, avevano scelto di patteggiare. Gli accordi tra accusa e difesa sull'applicazione concordata della pena hanno escluso l'aggravante della finalità mafiosa contestata a sei dei dodici imputati e ora nelle motivazioni della sentenza il gup Fabio Antezza afferma che la scelta è stata corretta perché «non è stata raggiunta la prova» che le condotte contestate siano state «poste in essere dai prevenuti allo specifico fine di fornire un concreto aiuto alla consorteria criminosa». Le parti «pur riconoscendo l'oggettiva agevolazione del sodalizio di tipo mafioso, come innanzi articolato, hanno ritenuto non raggiunta la prova certa del necessario elemento soggettivo, cioè della consapevolezza della detta agevolazione e della finalizzazione della condotta stessa. Le emergenze processuali non hanno difatti consentito di qualificare le descritte attività illecite come poste in essere dai prevenuti allo specifico fine di fornire un concreto aiuto alla consorteria criminosa». Nelle 135 pagine del provvedimento, il gup spiega che «le cosiddette aggravanti mafiose di cui all'articolo 7 della legge 203 del 1991 sussistono quando il reato base, punibile con pena diversa dall'ergastolo, è commesso avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416bis (associazione mafiosa, ndr), ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo». Due, dunque, le ipotesi previste. Secondo quanto spiega Antezza, «la prima ricorre quando l'attività delittuosa è posta in essere, anche da non associati o concorrenti, con il cosiddetto "metodo mafioso", cioè con una condotta idonea a esercitare una coartazione psicologica accentuata dalla superiore incisività della forza intimidatrice propria dell'associazione di tipo mafioso. In tali casi non è necessario che l'associazione sia effettivamente esistente purché essa sia percepita come tale». «La seconda ipotesi, invece - prosegue il gup -, postula l'esistenza effettiva dell'organizzazione, atteso che è richiesto il fine del'agevolazione delle attività dell'associazione mafiosa. La commissione del reato, nella sua economia e in quella "associativa", deve cioè costituire un apprezzabile contributo alla vita della consorteria e, dunque, può trattarsi di un reato-fine dell'associazione ma anche di un reato che, comunque, possa oggettivamente esplicare effetti per la vita e le attività della consorteria». Secondo Antezza, «la ratio delle circostanze aggravanti in oggetto è bivalente. Da un lato viene difatti in rilievo la necessità di aggravare il trattamento sanzionatorio per coloro che agiscono con utilizzo del metodo mafioso o al fine di agevolare le associazioni di tipo mafioso (...). Quando detto è giustificato in forza dell'espressione di maggiore disvalore del fatto intrinseco nella condotta sia sotto il profilo delle modalità e degli strumenti utilizzati per la commissione del delitto, sia sotto quello delle finalità criminose». Premesso questo, nel caso concreto delle condotte contestate a sei degli odierni imputati, secondo il gup le parti processuali «pur riconoscendo l'oggettiva agevolazione del sodalizio di tipo mafioso, come innanzi articolato, hanno ritenuto non raggiunta la prova certa del necessario elemento soggettivo, cioè della consapevolezza della detta agevolazione e della finalizzazione della condotta stessa.

Le emergenze processuali non hanno difatti consentito di qualificare le descritte attività illecite come poste in essere dai prevenuti allo specifico fine di fornire un concreto aiuto alla consorteria criminosa». Di qui la revoca della contestazione.

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