Con il nuovo anno è di fatto terminata la possibilità per gli automobilisti di difendersi dalle numerose trappole tese da molti Comuni alla disperata ricerca di fondi. A cancellare ogni velleità è l'intervento della Legge di Stabilità sulla figura del Giudice di Pace che prevede, oltre all'aumento del 10 per cento del contributo unico obbligatorio, l'addebito a carico dei cittadini delle spese di notifica ( he possono risultare piuttosto salate se il domicilio dell'automobilista è distante dal tribunale). Comprese ora anche le cause sotto i 1.033 euro, escluse fino a pochi giorni fa.
Eppure l'istituzione del Giudice di Pace, alla fine del 1991, (ma avviata solo quattro anni più tardi) era stata voluta proprio per offrire a tutti la possibilità di risolvere senza esborsi importanti le piccole controversie. Oltre a limitare la competenza alle cause relative a contese non superiori ai 5.000 euro, la legge prevede la possibilità di presentare un ricorso anche senza l'assistenza di un legale. Così il giudice di pace era diventato il forum ideale contro le multe ingiuste.
Tuttavia, i vantaggi economici non sono durati a lungo. E anzi oggi contro alcune categorie di multe è praticamente impossibile ricorrere se non rimettendoci. Ben presto (con la finanziaria del 2010) è stato trovato il modo per prendere i classici due piccioni con una fava, vale a dire ridurre gli intasamenti degli uffici dei Giudici di Pace, e raccogliere fondi. Avere fissato un contributo unico, una sorta di cauzione, da versare per accedere al giudizio, ha rapidamente tolto l'entusiasmo anche a chi è consapevole di avere subito un torto. L'importo, inizialmente fissato in 30 euro, per la maggior parte delle cause, quelle che non superano i 1.000 euro, è passato prima a 33 euro, successivamente a 37, quindi a 43 l'estate scorsa, fino a raggiungere i 47 dal primo gennaio 2015. Ora vanno aggiunte le spese di notifica, in media 8 euro. Con 55 euro di spese fisse sono fuori dalla possibilità di ricorso sorpasso a destra, uso del cellulare alla guida, mancanza della cintura di sicurezza, cioè le contravvenzioni con sanzione fino a 80 euro.
Appare evidente che l'obiettivo principale è quello di liberare le aule dei tribunali dagli automobilisti vessati. Quale potrebbe essere il vantaggio che ritiene di essere stato sanzionato ingiustamente per divieto di sosta, e per avviare il ricorso deve comunque versare una tassa che di norma supera già l'importo della multa? La sproporzione tra l'ammontare della controversia e il contributo che deve essere obbligatoriamente versato è macroscopica e contribuirà indubbiamente a decretare un nuovo crollo delle azioni di rivalsa verso gli enti pubblici. Un primo drastico calo era già stato rilevato nel 2012, quando i ricorsi presentati erano risultati dimezzati su scala nazionale (quelli giacenti, in attesa di giudizio erano già oltre 5 milioni), con tassi ancora più pesanti nelle grandi città, con un -80 per cento a Napoli e -63 per cento a Milano, dove in precedenza erano depositate quasi 45.000 cause ogni anno.
Questa è stata comunque solo l'offensiva, ma non è stata l'unica. Il capoluogo lombardo si è infatti fortemente impegnato nello scoraggiare i ricorsi, anche attraverso l'azione di sensibilizzazione nei confronti dei guidici. In sostanza è stata caldeggiata una maggiore rigidità nell'accoglimento delle domande, con il risultato che in soli due anni le «vittorie» degli automobilisti sono passate dal 70 al 50 per cento. Senza dimenticare che, anche in caso di risultato positivo per chi ricorre, non è automatica la restituzione del contributo unico. Nonostante il comune sia condannato al pagamento delle spese processuali, è molto difficile che i 47 euro tornino, quindi l'azione si traduce nella maggior parte dei casi in una perdita di tempo.
Ma allora che cosa conviene fare se si cade in una delle sempre più frequenti trappole tese dalle amministrazioni più a corto di fondi? C'è sempre l'alternativa del ricorso al Prefetto, al quale vale però la pena rivolgersi solo se la nullità del verbale è lampante. Quindi in caso di notifica oltre i termini, o errata targa del veicolo.
Restano sempre validi due elementi importanti: se la decisione non è emessa entro 210 giorni il ricorso è comunque vinto, mentre se la decisione, anche negativa, non è notificata entro 150 giorni dalla sua emissione, l'ordinanza è nulla. In più resta la possibilità di ricorrere contro la decisione del Prefetto rivolgendosi al Giudice di Pace.
Ci sono tuttavia anche due aspetti negativi. I Prefetti sono di norma più propensi a dare ragione a chi accertato l'infrazione. In questo caso, se il ricorso è rigettato, l'importo della sanzione raddoppia in automatico.- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
- sabato, domenica e festivi dalle ore 10:00 alle ore 18:00.