Roma - La legge 40 sulla procreazione medicalmente assistita è stata varata nel 2004 e nel 2005 fu oggetto di un referendum che vide la vittoria del fronte astensionista e consentì alla nuova disciplina di essere applicata, pur fra contestazioni giudiziarie e amministrative. Con le linee guida emanate dall’ex ministro della salute Livia Turco nel 2008, rispetto alle precedenti risalenti al luglio 2004, per la legge 40 sulla procreazione medicalmente assistita (prevista per le coppie definite infertili) arrivano due novità: il sì alla possibilità di effettuare la diagnosi preimpianto sull’embrione da impiantare in utero (prima vietata, eccetto la diagnosi preimpianto di solo tipo "osservazionale") e la possibilità di ricorrere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA) anche per le coppie in cui l’uomo sia portatore di malattie virali sessualmente trasmissibili, in particolare virus HIV ed Epatiti B e C, riconoscendo che tali condizioni sono assimilabili ai casi di infertilità per i quali è concesso il ricorso alla fecondazione assistita.
ACCESSO ALLE TECNICHE DI PROCREAZIONE ASSISTITA
E' consentita
per risolvere problemi di sterilità o infertilità e solo se
non ci sono altri metodi terapeutici efficaci; sterilità e
infertilità devono essere documentate e certificate dal medico.
Previsto l’accesso anche alle coppie in cui l’uomo è affetto da
malattie virali sessualmente trasmissibili.
NO ALL’ETEROLOGA
Il testo vieta il ricorso alla fecondazione
eterologa, cioè con seme di persona estranea alla coppia.
CHI PUÒ RICORRERE ALLE TECNICHE DI PROCREAZIONE
Le coppie
formate da persone maggiorenni di sesso diverso, sposate o
conviventi, in età potenzialmente fertile ed entrambe viventi.
No, insomma, a single, mamme-nonne e fecondazione post mortem.
TUTELA DEL NATO E DEL NASCITURO
La legge assicura il diritto
a nascere del concepito. I bambini che nascono dall’applicazione
delle tecniche hanno lo stato di figli legittimi o di figli
riconosciuti della coppia.
CONSENSO INFORMATO
La coppia deve essere costantemente
informata sulle tecniche e sulle fasi della loro applicazione.
Una volta che l’ ovulo è fecondato deve essere impiantato e non
è possibile alcun ripensamento. Tra la manifestazione della
volontà e l’applicazione della tecnica deve intercorrere un
termine non inferiore a sette giorni. La volontà può essere
revocata da ciascuno dei soggetti indicati fino al momento della
fecondazione dell’ovulo.
EMBRIONI E SPERIMENTAZIONE
Sono vietate la sperimentazione
sugli embrioni e la clonazione umana. Ricerca clinica e
sperimentazione sull’embrione sono ammesse solo se finalizzate
alla tutela della sua salute e del suo sviluppo. È vietata
anche qualsiasi tecnica che possa predeterminare o alterare il
patrimonio genetico dell’embrione. La violazione di tali divieti
è punita con la reclusione da due a sei anni e con la multa.
PRODUZIONE EMBRIONI
E' possibile produrre non più di tre
embrioni per volta, ovvero il numero necessario ad un unico e
contemporaneo impianto.
CRIOCONSERVAZIONE
E' consentita solo quando il trasferimento
nell’ utero degli embrioni non risulti possibile per gravi e
documentati problemi di salute della donna che non erano
prevedibili. Gli embrioni possono rimanere congelati fino alla
data del trasferimento, da realizzare non appena possibile.
SÌ DIAGNOSI PREIMPIANTO
Le precedenti linee guida limitavano
invece le indagini sullo stato di salute dell’embrione a quelle
di solo tipo "osservazionale".
PER MEDICO "FUORI LEGGE" ANCHE RECLUSIONE
Chiunque utilizza a
fini procreativi gameti di soggetti estranei alla coppia
richiedente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da 300 a 600mila euro. Chiunque realizza, organizza o
pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la
surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre
mesi a due anni e con la multa da 600mila a un milione di euro.
Chi realizza un processo volto ad ottenere un essere umano
discendente da un’unica cellula, eventualmente identico, quanto
al patrimonio genetico nucleare, ad un altro essere umano in
vita o morto, è punito con la reclusione da dieci a venti anni
e con la multa da 600mila0 a un milione di euro. Il medico è
punito, altres¡, con l’interdizione dalla professione.
OBIEZIONE
Il personale sanitario non è tenuto a
prendere parte alle procedure per l’applicazione delle tecniche
di procreazione medicalmente assistita quando sollevi obiezione
di coscienza con preventiva dichiarazione.
- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
- sabato, domenica e festivi dalle ore 10:00 alle ore 18:00.