«Se passa questa sentenza la giustizia sportiva è ko»

A due giorni dall’insediamento di Giancarlo Abete alla presidenza della Federcalcio, arriva la sentenza del Tar di Catania che permette ai tifosi etnei di assistere alle partite casalinghe della propria squadra su tutto il territorio nazionale a partire dal 7 aprile, cioè dalla prossima giornata di campionato. Il provvedimento ha efficacia «erga omnes», e non «soltanto nei confronto degli 82 tifosi che hanno presentato ricorso». In soldoni i giudici della quarta sezione hanno parzialmente annullato la decisione della giustizia sportiva che – in seguito ai gravi incidenti del 2 febbraio – aveva disposto lo svolgimento delle gare interne del Catania in campo neutro e a porte chiuse. Adesso la Figc ha tempo fino al 13 aprile per esprimere il proprio parere in contrasto con la decisione del Tar che, pronunciandosi secondo il metodo della «inaudita altera pars», ha tenuto conto solo delle considerazioni dei ricorrenti.
Per Mattia Grassani, avvocato bolognese, esperto di diritto sportivo, si tratta di un fatto sorprendente perché la legge 208 del 2003 aveva attribuito al Tar del Lazio il compito di esaminare i contenziosi di natura sportiva: «Se venisse confermata la potestà del Tar di Catania e passassero i concetti della sentenza, la giustizia sportiva subirebbe un colpo da ko e lo sport finirebbe in mano alla magistratura ordinaria. Dalle carte emergono due fatti di assoluto rilievo. Innanzi tutto il presidente della quarta sezione, a cui è stato affidato il caso, ha affermato di avere competenza territoriale perché i ricorrenti non sono tesserati, ma semplici cittadini. In secondo luogo si è peritato di intervenire quasi esclusivamente su aspetti di natura tecnico-sportiva come se si trattasse del quarto grado di giustizia sportiva».
Ne scaturiscono, secondo l’avvocato Grassani, stringenti anomalie: «Qualche mese fa il presidente del Tar del Lazio ha accolto, esaminato e respinto il ricorso di un certo numero di tifosi juventini contro la retrocessione della società bianconera. Dei due, uno è in errore. E comunque la legge 208, voluta dal sottosegretario Pescante per evitare invadenze di natura geopolitica da parte dei tribunali amministrativi regionali, non fa differenza sullo status di chi presenta il ricorso. C’è anche un precedente. A suo tempo il giudice Bigotti di Genova, dopo aver dato ragione in prima istanza al Genoa e intimato alla Figc di rinviare la compilazione dei calendari, aveva ammesso la propria incompetenza rinviando il ricorso al Tar del Lazio».
Ma c’è dell’altro.

E su questo punto l’avvocato Grassani non fa sconti: «Se il Tar di Catania ha agito nel giusto, possiamo recitare il de profundis nei confronti della clausola compromissoria che non può certo essere applicata nella sua fase sanzionatoria di fronte al ricorso di semplici tifosi, non tesserati. Ammainata anche la bandiera della responsabilità oggettiva. È anche la fine della legge 208». Per Abete non poteva esserci inizio più in salita.

Commenti
Disclaimer
I commenti saranno accettati:
  • dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
  • sabato, domenica e festivi dalle ore 10:00 alle ore 18:00.
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.
Accedi
ilGiornale.it Logo Ricarica