Matrimonio, come annullare una procedura di separazione

Una procedura di separazione non è incontrovertibile e si può annullare. Al pari di ogni altro iter giuridico comporta delle conseguenze nonostante non abbia sempre bisogno della sentenza di un giudice per assumere un valore proprio. Ecco cosa sapere

Matrimonio, come annullare una procedura di separazione
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Coppie in crisi che avviano una procedura di separazione e che poi ci ripensano e decidono di darsi un’altra possibilità. Uno scenario non raro, anche perché annullare una procedura di separazione non è complicato nella forma, il legislatore difende il diritto di ognuno di salvare la propria unione coniugale.

Tuttavia, l’annullamento della procedura di separazione comporta conseguenze che occorre conoscere per fare una scelta completamente consapevole, anche perché le riconciliazioni non avvengono sempre in modo duraturo e possono sfociare in un’ulteriore e nuova istanza di separazione.

La separazione costituisce un momento complesso, ha diverse forme ed è delicata anche dal punto di vista delle possibili conseguenze.

Annullare una procedura di separazione

I riferimenti di legge sono, rispettivamente, gli articoli 154 e 157 del Codice civile. Il primo recita che la riconciliazione comporta l’abbandono della domanda di separazione mentre l’articolo 157 sancisce che non c’è bisogno di un giudice per decretare una riconciliazione, ma anche che un’eventuale futura nuova domanda di separazione potrà essere basata soltanto su avvenimenti insorti dopo la prima istanza di separazione.

Dal punto di vista della legge, l’annullamento di una sentenza di separazione coincide con la riconciliazione, e ciò ne fa decadere effetti e conseguenze. In altre parole, dopo essersi riconciliati, i coniugi che volessero riproporre una domanda di separazione non potrebbero più basarsi sugli accadimenti che hanno generato la richiesta originale.

Per interrompere il corso della procedura di separazione che fa da anfiteatro al divorzio non è necessario l’intervento del giudice al quale si può fare comunque ricorso su richiesta delle parti affinché certifichi la riconciliazione, che può essere riconosciuta agli occhi della legge soltanto se sono ripristinate le condizioni dell’unione coniugale in modo non equivoco.

Va però sottolineato che, pure essendo la separazione una sorta di periodo di sospensione degli effetti del matrimonio, lascia decadere i vincoli matrimoniali stessi. Ciò significa che i coniugi non hanno più i diritti sanciti dall’istituto dell’unione coniugale quali, per esempio:

  • la convivenza,
  • l’assistenza materiale e morale,
  • la fedeltà coniugale.

Ciò significa che, per dare consistenza alla riconciliazione, tutti questi obblighi vengono ripristinati e, di fatto, sono gli elementi che annullano gli effetti della separazione. È quindi necessario che venga ripristinata la convivenza e che vengano riattivati tutti gli obblighi di assistenza materiali e non materiali previsti dal vincolo matrimoniale.

La sentenza del giudice

L’annullamento di una separazione non necessita di una sentenza di un giudice ma, qualora fosse desiderata o ritenuta necessaria da almeno uno dei coniugi, è necessario provare due elementi, ossia:

  • il ripristino dei vincoli matrimoniali,
  • che sono venuti meno gli elementi per i quali è stata presentata l’istanza di separazione.

L’annullamento può essere evocato anche quando la procedura di divorzio è stata avviata ed è in corso. Non ci sono tempi di attesa e l’approvazione di un accordo sancito durante la procedura di separazione non rappresenta alcun limite, ovvero la riconciliazione annichilisce gli accordi presi.

Il fallimento della conciliazione

I coniugi si sono separati e poi riconciliati. Nonostante ciò, il rapporto stenta a decollare e uno dei due avvia un secondo procedimento di separazione.

In questo caso nessuno dei due coniugi può fare ricorso alla sentenza di separazione precedente, i cui effetti sono da considerare decaduti.

Sarà quindi necessario adire nuovamente un giudice al quale toccherà il compito di emettere una nuova sentenza di separazione, tenendo conto delle diverse variabili sul tavolo, tra le quali la presenza o meno di figli e il potere di acquisto di ognuno dei coniugi.

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