Ripetizioni private, agli insegnanti serve la Partita Iva

L’Agenzia delle Entrate ha recentemente chiarito che tipo di regime fiscale devono seguire i docenti che svolgano l’attività anche in forma privata e con quali opzioni

Ripetizioni private, agli insegnanti serve la Partita Iva

Conclusi scrutini ed esami, buona parte degli studenti italiani sta andando incontro alle vacanze estive. Non tutti, però, saranno completamente liberi da impegni: ogni anno sono molti gli studenti rimandati a settembre, con una sospensione di giudizio che richiede il recupero dei debiti formativi (da 1 a 3 materie) prima dell’inizio del nuovo anno scolastico. In tal caso può rendersi necessario per le famiglie ricorrere a lezioni private, impartite da docenti esterni. Ma come viene regolato questo servizio dal punto di vista fiscale? Quale regime è tenuto a seguire chi impartisce lezioni private, docenti in particolare? Vediamo.

Debiti “importanti”

I debiti scolastici rappresentano un problema significativo per gli studenti delle scuole superiori. Secondo i dati del Ministro dell'Istruzione e del Merito, ogni anno circa il 42% di loro viene promosso con debiti, e solo 1 su 4 riesce a recuperarli. Di fronte a questi numeri, il Ministero è intervenuto per supportare gli studenti, stabilendo che ogni scuola debba impegnarsi a offrire durante l'anno, e in vista di quello successivo, proposte didattiche ed educative per consentire agli alunni di superare le insufficienze che potrebbero comprometterne il percorso di studi. Qualora, però, gli strumenti messi a disposizione dalle scuole non fossero sufficienti a far recuperare il debito, può rendersi necessario per le famiglie ricorrere a lezioni private.

Lezioni private: chi può impartirle

Nel nostro Paese, chiunque possieda le competenze e le conoscenze adeguate può impartire lezioni private: spesso sono gli insegnanti e i docenti delle scuole i più qualificati per questa attività, grazie alla loro formazione e alla loro esperienza; tuttavia anche molti studenti universitari e laureati offrono lezioni private nelle materie in cui sono specializzati, così come persone con esperienza professionale in settori specifici possono effettuare ripetizioni in ambiti come le lingue straniere, la musica, l'informatica, etc.

Non esistono requisiti legali specifici, anche se per determinate professioni (ad esempio, avvocati, medici, ingegneri), può essere necessario possedere abilitazioni specifiche per offrire consulenze o lezioni private. L’importante però è che chi si propone sia competente nella materia insegnata.

Le regole per chi insegna privatamente e nel pubblico

Se l'attività di lezioni private viene svolta con una certa regolarità e continuità, è necessario aprire una Partita Iva e scegliere il regime fiscale appropriato. Anche per attività occasionali è importante dichiarare i redditi percepiti e rispettare le norme fiscali vigenti. Ma come funziona per gli insegnanti?

Secondo quanto recentemente specificato dall'Agenzia delle Entrate su questa materia, anche se il docente è dipendente pubblico, deve avere il numero di Partita Iva per svolgere l'attività di lezioni private. Questo vale anche per chi abbia conseguito una cattedra part-time in una scuola statale e intenda continuare l'attività di lezioni private iniziata precedentemente, considerata rilevante ai fini erariali.

Il docente può scegliere tra due regimi fiscali: regime forfettario (che prevede la tassazione del reddito ai fini Irpef con un'aliquota del 15%, nessuna applicazione dell'Iva, obbligo di fatturazione) e regime speciale sulle lezioni private previsto dalla Legge di Bilancio 2019 (che applica un'imposta sostitutiva Irpef del 15% sui compensi derivanti da lezioni private e ripetizioni, dispone l’obbligo di fatturazione in regime di esenzione ai sensi del Dpr 633 del 1972); con questa seconda opzione le somme tassate con l’imposta sostitutiva non concorrono alla formazione del reddito complessivo e non sono rilevanti ai fini di detrazioni, deduzioni e altre agevolazioni fiscali, ma sono determinanti ai fini dell’Isee.

Presupposti per l'applicazione del regime speciale

Per applicare il regime speciale di tassazione per le lezioni private, è necessario verificare tre presupposti fondamentali: soggettivo, oggettivo e territoriale. Questi presupposti definiscono i criteri che rendono applicabile questo regime fiscale agevolato. Vediamoli nel dettaglio.

Presupposto soggettivo: il regime speciale è riservato ai docenti titolari di cattedra, ovvero insegnanti che hanno una posizione stabile presso una scuola e che, oltre al loro impiego principale, impartiscono lezioni private o ripetizioni.

Presupposto oggettivo: le lezioni private o ripetizioni devono essere svolte in maniera strutturata e continuativa. Questo implica che l'attività non deve essere occasionale, ma avere una certa regolarità e sistematicità.

Presupposto territoriale: le lezioni devono essere impartite in Italia. Il regime speciale è applicabile solo alle attività svolte sul territorio nazionale.

Ulteriore elemento chiave per l'applicazione del regime speciale è l'abitualità dell'attività. Ciò vuol dire che l'insegnante deve svolgere le lezioni private in modo regolare e non sporadico. Se, ad esempio, un docente impartisce 5-6 lezioni a settimana, l'attività è considerata abituale. L'abitualità dimostra che l'insegnante si dedica costantemente a questa attività, oltre al suo impegno principale come docente titolare di cattedra.

Dunque, qualora

inizi a svolgere lezioni private o ripetizioni con regolarità, o continui ad impartirle, il docente dovrà mantenere (o aprire) la Partita Iva, scegliendo se applicare il regime forfettario o applicare il regime speciale.

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