
La guida in stato di ebbrezza è un reato a tutti gli effetti contestabile anche nel caso in cui si sia colti in fallo in sella a una bicicletta: il ciclista deve, esattamente come l'automobilista, rispettare appieno il Codice della strada, per cui alzare il gomito e risultare positivi all'alcoltest significa rischiare di incorrere nelle sanzioni previste dalla legge.
Esemplare in tal senso è il recente caso che ha visto protagonista un insegnante genovese di 37 anni. L'uomo si doveva incontrare con alcuni amici per prendere un aperitivo e, proprio per non rischiare di essere fermato dalle forze dell'ordine durante il rientro a casa e di perdere la patente a causa di un controllo con l'etilometro, aveva deciso di non utilizzare l'auto e di uscire in bicicletta. La serata in compagnia per celebrare il suo nuovo lavoro ha tuttavia avuto un inatteso epilogo, e questo nonostante le precauzioni prese proprio per non incorrere nel pericolo di vedersi sanzionare per aver bevuto un po' troppo durante i festeggiamenti.
Fermato in strada per un semplice controllo di routine, il 37enne è stato sottoposto all'alcoltest, risultando positivo: le autorità gli hanno inflitto una multa da 1.100 euro e una condanna a 60 giorni di reclusione, successivamente convertita in 130 ore di lavori di pubblica utilità. A nulla è valso il fatto che non si trovasse al volante della sua auto: la legge prevede sanzioni in caso di guida in stato di ebbrezza a prescindere dal mezzo che ci si trova a condurre, come sancito dall'art.136 del Codice della strada, in cui sono stabilite delle fasce a seconda del tasso alcolemico rilevato, un concetto ribadito anche dalla Cassazione con sentenza 6119/2018.
Il ciclista positivo all'alcoltest corre quindi gli stessi rischi dell'automobilista, ovvero:
- sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 543 a € 2.170, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro;
- ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro;
- ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro.
A ciò si aggiunga che l'alcoltest non è più considerato strumento unico di accertamento della guida in stato di ebbrezza, ma le autorità possono valutare a tal fine anche una serie di elementi in grado di determinarla. In questa direzione è andata la Suprema Corte, che così si è pronunciata lo scorso 2 giugno: "Poiché l'esame strumentale non costituisce una prova legale, l'accertamento della concentrazione alcolica può avvenire in base ad elementi obiettivi sintomatici per tutte le ipotesi di reato previste dall'articolo 186 del Codice della strada e qualora abbiano oltrepassate le soglie superiori la decisione deve essere sorretta da congrua motivazione", si legge nella sentenza.
Anche in mancanza di un test con l'etilometro, pertanto,"il giudice di merito può trarre il proprio convincimento in ordine alla sussistenza dello stato di ebbrezza da adeguati elementi obiettivi e sintomatici, congruamente individuabili in aspetti quali lo stato comatoso e di manifesta alterazione, certamente riconducibile ad un uso assai elevato di bevande alcoliche e certamente superiore alla soglia di 1.50".
E questo, per ricollegarci al tema principale, anche se ad essere fermato per un controllo è un ciclista: la guida in stato di ebbrezza è un reato a prescindere dal mezzo che si sta utilizzando, e prevede le medesime sanzioni.- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
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