Altra proroga per l’autodichiarazione degli aiuti di Stato, inizialmente prevista per il 30 giugno del 2022, spostata poi al 30 novembre 2022 e, infine, fatta slittare al 31 gennaio del 2023. A spingere verso un’ulteriore proroga è intervenuto un problema tecnologico, ovvero la difficoltà nel raggiungere il sito del Registro nazionale degli aiuti di Stato (particolarmente lento anche nel momento in cui scriviamo).
Autodichiarazione degli aiuti di Stato
L’autodichiarazione ha lo scopo di certificare che i sostegni economici ricevuti non abbiano superato i limiti imposti dal Temporary Framework redatto dalla Commissione europea. Si tratta di un adempimento che deve essere assolto da chi ha goduto di tali sostegni e al cui proposito l’Agenzia delle entrate ha pubblicato delle Faq per fugare i dubbi più comuni.
È opportuno sapere che la normativa in materia non prevede sanzioni ma questo non vuole dire che non ci siano conseguenze per chi omette la dichiarazione. Allo stesso modo è importante sapere che, in caso di errore, è possibile presentare una seconda autodichiarazione. Ciò non di meno, può verificarsi il caso in cui chi ha usufruito degli aiuti di Stato debba restituirne una parte.
Il punto della situazione
Chi ha ricevuto somme al di là degli importi massimi consentiti dal Temporary Framework deve restituire l’importo eccedente ma, anche se in virtù dell’articolo 1 del decreto Legge 41/2021 non sembrerebbero esserci conseguenze di ordine tributario o penale per chi non produce l’autocertificazione o ne presenta una non veritiera, occorre entrare nello specifico della materia.
È vero che il decreto Legge succitato non si sofferma sulle conseguenze per chi non ottempera alla dichiarazione ma, come specificato a maggio del 2022 da Daniele Franco, all’epoca ministro dell’Economia e delle Finanze, fa riferimento il decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, secondo il quale chi rilascia dichiarazioni mendaci o fornisce atti falsi è punito ai sensi del codice penale e la sanzione prevista viene aumentata da un terzo alla metà.
Diventa quindi opportuno concentrarsi sulle Faq pubblicate dall’Agenzia delle entrate (vedi link sopra) e fare ricorso a
uno specialista in caso di dubbi anche perché, nel caso in cui occorra restituire parte degli aiuti ricevuti, il calcolo degli interessi può risultare ostico perché varia a seconda degli importi ricevuti.- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
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