Benzinaio chiuso per pista ciclabile, Comune condannato a un maxi-risarcimento

La sentenza del Tar: Palazzo Marino dovrà pagare 300mila euro al proprietario e la gestore della pompa di benzina sui Bastioni di Porta Venezia, il cui accesso alla strada era stato «tagliato» da una nuova corsia riservata alle biciclette

La svolta «ciclabile» costa cara al Comune. Dopo la chiusura per costruire una corsia riservata alle biciclette del distributore che da 60 anni serviva benzina sui bastioni di Porta Venezia, Palazzo Marino è stato condannato a risarcire il proprietario e il gestore per 300mila euro. Lo hanno stabilito i giudici del Tar, accogliendo il ricorso presentato la scorsa primavera da Vincenzo Esposito e da Alberto Ferrari. La sentenza ha origine dalla decisione del Comune all'epoca della giunta di Letizia Moratti di non creare gli accessi al distributore in occasione della costruzione della corsia riservata ai ciclisti. A gennaio l'amministrazione ha comunicato agli interessati la sospensione l'attività per i mesi necessari a costruire la pista. E un mese dopo li ha avvisati che non avrebbe rinnovato la concessione per l'impianto sul suolo pubblico. Per il Comune il distributore chiuso il 30 gennaio avrebbe potuto riaprire solo dal 20 aprile, quando poi è stata inaugurata la ciclabile fino alla scadenza della concessione, il 31 dicembre 2011. A patto, però, che il proprietario pagasse gli 80mila euro necessari a girare gli erogatori di benzina verso il controviale che costeggia la strada. Di qui il ricorso al Tar, con cui Esposito rivendicava il diritto a proseguire la propria attività nel rispetto della sicurezza dei ciclisti o almeno a un risarcimento per il danno subito. A cui il Comune ribatteva, rimarcando il diritto alla revoca della concessione «senza alcun indennizzo», perché «d'altra parte vi è l'interesse pubblico a consentire la realizzazione della pista ciclabile». Ebbene, secondo il Tar il ricorso va accolto, perché il Comune ha violato il principio costituzionale della trasparenza. Questo perché, si legge nella sentenza, ha inviato ai ricorrenti un primo «provvedimento di sospensione dell'attività» in cui «non prospetta affatto l'ipotesi che il provvedimento finale possa essere di sostanziale cessazione dell'attività per incompatibilità con la pista ciclabile». Insomma, «l'amministrazione ha precluso ai destinatari del provvedimento di interloquire consapevolmente e di formulare proposte (...), ponendoli viceversa di fronte al fatto compiuto». Il tutto, «in palese violazione dei principi di affidamento, legittima aspettativa, trasparenza, partecipazione, correttezza e buona amministrazione». Cade in secondo piano, quindi, il fatto che «le ragioni di sicurezza viabilistica e di contrasto con prescrizioni normative siano in astratto motivi idonei a reggere il provvedimento di non rinnovo della concessione, atto pacificamente riconducibile al parere discrezionale dell'amministrazione».

Perché «l'accertata violazione delle regole procedimentali posta in essere nel pervenire alla suddetta determinazione e la diretta efficienza causale di certa condotta sul danno sofferto dai ricorrenti, fanno sorgere in capo a essi il diritto ad essere risarciti dalla prematura e repentina privazione della relativa fonte di reddito». Di qui la condanna a risarcire Esposito con 192.000 e Ferrari con 105.617 euro.

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