Cassazione: "Mills reticente, favorì Berlusconi"

Le motivazioni della Suprema Corte alla sentenza di prescrizione per l'avvocato inglese: "In ciascuna delle sue deposizioni ricondusse i conti offshore a Fininvest e non direttamente a Berlusconi per favorirlo". Poi il giudizio di merito sui giudici di Milano: "Corretto il loro operato"

Cassazione: "Mills reticente, favorì Berlusconi"

Roma - "Il fulcro della reticenza di David Mills, in ciascuna delle sue deposizioni, si incentra nel fatto che egli aveva ricondotto solo genericamente a Fininvest, e non alla persona di Silvio Berlusconi, la proprietà delle società offshore, in tal modo favorendolo in quanto imputato in quei procedimenti". Lo sottolinea la Cassazione nelle motivazioni, appena depositate, con le quali lo scorso 25 febbraio ha dichiarato prescritto il reato di corruzione in atti giudiziari nei confronti dell’avvocato inglese David Mills, negandogli, però, l’assoluzione. "Risulta verificata la sussistenza degli estremi del reato di corruzione in atti giudiziari" scrivono ancora le sezioni unite penali della Cassazione.

Le motivazioni Inoltre le sezioni unite penali della Cassazione, nella sentenza 15208, spiegano che Mills, con le sue deposizioni ai processi Arces e All Iberian, aveva favorito Berlusconi tacendo la riconducibilità a lui delle società del cosiddetto comparto B del gruppo Fininvest. Questo in quanto "si era reso necessario distanziare la persona di Silvio Berlusconi da tali società, al fine di eludere il fisco e la normativa anticoncentrazione, consentendo anche, in tal modo, il mantenimento della proprietà di ingenti profitti illecitamente conseguiti all’estero e la destinazione di una parte degli stessi a Marina e Piersilvio Berlusconi".

Bene operato dei giudici Per la Cassazione la sentenza con la quale la Corte d’Appello di Milano, lo scorso 27 ottobre, aveva confermato la condanna a 4 anni e 6 mesi di reclusione nei confronti dell’avvocato inglese David Mills, accusato di corruzione in atti giudiziari per aver ricevuto 600mila dollari in cambio di testimonianze reticenti in due procedimenti sul gruppo Fininvest, ha una "struttura razionale" sorretta da un "apparato argomentativo logico e coerente, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo". Invece, i legali di Mills si sono limitati a "sollecitare la rilettura del quadro probatorio" senza dimostrare le "asserite carenze argomentative" e suggerendo una "diversa ricostruzione del fatto, non proponibile" in sede di giudizio di legittimità. 

Il risarcimento a Palazzo Chigi Mills "con il suo comportamento configurante reato, ha cagionato alla pubblica amministrazione un danno di natura non patrimoniale" per la lesione "all’integrità della propria immagine" nei confronti della società e delle istituzioni. Lo sottolinea la Cassazione, nella sentenza 15208, spiegando perché ha confermato la condanna a carico di Mills a risarcire con 250mila euro Palazzo Chigi.

La provenienza dei soldi La Cassazione ricorda che Mills nel corso dell’interrogatorio davanti al pubblico ministero di Milano in data 18 luglio 2004 "aveva, rievocando le parole di Bernasconi (manager Fininvest deceduto), specificatamente menzionato Berlusconi (il dottore), quale fonte di provenienza della somma di 600mila dollari". Per aver ricevuto questa somma, in cambio della sua reticenza nei processi Arces e All Iberian, Mills è stato processato per corruzione in atti giudiziari insieme al premier. Nei riguardi dell’avvocato inglese il reato è stato dichiarato prescritto, nei riguardi del premier il procedimento è sospeso in seguito alla richiesta alla Corte Costituzionale, da parte del tribunale di Milano, di valutare la legittimità costituzionale della legge sul legittimo impedimento.

La prescrizione La Suprema Corte osserva che Mills aveva proseguito l’interrogatorio aggiungendo che la somma di 600mila dollari "materialmente versata sul conto di pertinenza di Flavio Briatore, riferibile alla società Struie, era stata messa verbalmente a sua disposizione solo dalla fine di ottobre del 1999 ed entrata concretamente nel suo patrimonio nel marzo del 2000". Proprio il fatto che Mills aveva la disponibilità della somma dall’11 novembre 1999 ha portato la Cassazione a far partire da questo giorno i termini di prescrizione del reato di corruzione in atti giudiziari contestato a Mills.

Invece i giudici dell’appello avevano spostato, in avanti, tale termine facendolo scattare dal 29 febbraio 2000. In tale data Mills diede l’ordine di monetizzare la somma arrivata su un conto estero in un fondo a lui riconducibile.

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