Quando una persona contrate un debito con un altro individuo o con un istituto di credito, ad esempio, per un prestito, qualora non dovesse rispettare gli accordi presi potrebbe vedere, nei casi peggiori, il pignoramento dei propri beni o quanto meno, di una parte di loro. Difatti la normativa ha previsto che non tutti i beni siano uguali e che, pertanto, non tutti possano essere soggetti a pignoramento. Ma cosa si intende per procedura di pignoramento? quali beni ricadono e quali non? Entriamo più nel dettaglio.
Cosa è il pignoramento
Quando si contrate un debito, se il contratto stipulato non prevede diversamente, il creditore ha il diritto di procedere a livello giudiziario al fine di vedersi restituiti gli importi dovuti.
La procedura prevede, logicamente, dei passaggi giuridici, cioè l’iter di recupero crediti che può concludersi anche con un atto di pignoramento dei beni. A stabilirlo è l’art. 2740 “Responsabilità patrimoniale” del Codice civile che evidenzia che “Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge”.
Nei fatti, dunque, il pignoramento è l’esproprio forzato dei beni mobili o immobili di un debitore insolvente nei confronti di un creditore, al fine di garantire la restituzione di quanto dovuto nei confronti del creditore che ne abbia fatto istanza.
Cosa si può pignorare
In primo luogo occorre evidenziare che, da parte dell’autorità giudiziaria, viene fatto un controllo preliminare sull’effettiva situazione economica e patrimoniale del debitore, così da identificare ciò che si può pignorare o meno.
Secondo la legge italiana si possono aggredire i beni mobili e immobili, oltre che i redditi derivanti da stipendio o da pensione, le risorse finanziarie presenti sui conti correnti del debitore.
Ad esempio, la prima casa potrebbe risultare tra ciò che è pignorabile ma si tratta di un’eventualità remota e solo qualora sussistano specifiche condizioni e, comunque, non prima di aver dato la possibilità al debitore di estinguere il debito in modo rateale attraverso un piano di rientro.
Per quanto riguarda, invece, il pignoramento di stipendio o pensione:
- non è possibile prelevare più di 1/5 dello stipendio.
- sulla pensione il quinto è limitato alla quota eccedente l’importo corrispondente alla pensione minima.
Secondo quanto previsto dall’articolo 2910 del Codice civile, anche i beni di un terzo possono essere espropriati se messi a garanzia del credito.
Beni non pignorabili
Tutto ciò che, invece, non è pignorabile è stabilito da articoli 514, 515 e 516 del codice di procedura civile.
Tra questi rientrano:
- Gli animali di affezione e compagnia e quelli per fini terapeutici e di assistenza.
- pensioni di invalidità, e gli assegni sociali.
- la fede nuziale.
- I beni mobili di prima necessità, come ad esempio la biancheria.
- oggetti sacri per il culto.
- beni strumentali inerenti all'esercizio dell'impresa.
- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
- sabato, domenica e festivi dalle ore 10:00 alle ore 18:00.