Cessione del credito: cosa cambia dopo il blocco? Facciamo chiarezza

Con il decreto “blocca cessioni” emanato di recente, il Governo Meloni ha azzerato le operazioni di cessione del credito e sconto in fattura finalizzate principalmente all’utilizzo del Superbonus. Mentre nuove soluzioni sembrano farsi strada, cerchiamo di capire qual è la situazione attuale e quali sono i cambiamenti introdotti

Cessione del credito: cosa cambia dopo il blocco? Facciamo chiarezza

Il provvedimento di urgenza varato lo scorso 17 febbraio (dl 11/2023, ribattezzato “blocca cessioni”), dal Governo ha cambiato radicalmente le regole su cessione dei crediti e sconto in fattura per il 2023, con sostanziali modifiche all’art. 121 del dl rilancio (dl n.34 del 2020). Una decisione che potrebbe avere pesanti ricadute per quanti fra proprietari di case e condomini vedevano nella cessione del credito l’unica possibilità di poter usufruire del Superbonus 110%, già ridimensionato al 90% dal 1° gennaio 2023 con il decreto Aiuti Quater, e per il settore dell’edilizia in fase di ripresa. Si cerca una soluzione condivisa fra Governo e parti interessate, che tuteli la casse dello Stato da un pesante deficit e permetta di proseguire nell’opera di svecchiamento, messa in sicurezza ed efficientamento del nostro patrimonio immobiliare. A tenere banco è anche la questione dei cosiddetti crediti incagliati (20 miliardi di euro circa), per i quali si sta facendo strada la soluzione degli F24 a compensazione dei crediti maturati. In attesa di sviluppi (nelle ultime ore si è parlato anche di “sospensione” del decreto), facciamo il punto sullo stato di fatto.

Che cos’è e come funziona la cessione del credito

La cessione del credito consiste nella possibilità per il beneficiario di una detrazione fiscale, maturata in seguito ad una spesa per lavori edilizi agevolati, di trasferire tale credito. Il contribuente può utilizzare il credito in maniera diretta, tramite il sistema di compensazione nei confronti del Fisco, o cederlo a un soggetto terzo. In questo caso il contribuente viene detto cedente, mentre il soggetto che riceve il credito è detto cessionario. La cessione avviene generalmente dietro pagamento di un corrispettivo concordato tra le parti.

L’art. 121 ha dato la possibilità di cedere il credito a chiunque, anche alle banche o agli istituti di credito. Se all’inizio erano possibili cessioni illimitate, con il dl antifrodi del 2021 e la legge di Bilancio 2022, la quota di cessioni è stata fortemente ridimensionata.

Esiste anche l’opportunità dello sconto in fattura: il fornitore di beni o servizi (l’impresa o i tecnici) effettua uno sconto direttamente in fattura al contribuente, in parte o per l’intero importo dovuto, acquisendo per sé il diritto alla detrazione. Il fornitore può a sua volta cedere il credito ad altri soggetti, a determinate condizioni.

Quando scade il termine per la cessione del credito

Allo stato attuale, il termine ultimo per procedere alla cessione del credito è stato “congelato” al 16 febbraio 2023. Ciò vuol dire che, per gli interventi per i quali siano state presentate CILA e/o delibera assembleare entro tale data, sarà possibile usufruire di cessione del credito o sconto in fattura. Per gli altri, ciò non sarà più possibile, ma si potrà solo usufruirne in forma diretta. La scadenza per comunicare l’opzione di cessione dei crediti maturati nell’anno precedente è invece fissata al 31 marzo 2023.

I punti principali del decreto “Blocca Cessioni”

Vediamo quali sono i punti fondamentali in cui si articola il provvedimento del Governo:

Stop all’acquisto dei crediti da Superbonus da parte degli enti locali

Il Governo ha introdotto un divieto secco per regioni, province e comuni (che stavano cercando di sbloccare il mercato dei crediti fiscali, per fare ripartire i vari cantieri sospesi e rilanciare il settore edilizio) di acquistare crediti derivanti da bonus edilizi. Una misura ritenuta necessaria per evitare ulteriori perdite per le casse dello Stato, e non mettere a rischio i fondi per la prossima manovra.

Responsabilità solidale del cessionario

Il decreto cessioni prova a sbloccare i cosiddetti crediti incagliati circoscrivendo la responsabilità in solido del cessionario in caso di dolo o truffa e introducendo una serie di documenti per l’esonero della responsabilità dei cessionari:

titolo edilizio o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà nel caso di edilizia libera, con data di inizio dei lavori e attestazione che gli interventi di ristrutturazione edilizia in essere rientrino tra quelli agevolabili, non necessitando di titolo;

notifica preliminare ASL oppure, nel caso di interventi per i quali tale notifica non sia dovuta, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che lo confermi;

visura catastale ante operam dell’immobile oggetto degli interventi, o domanda di accatastamento in caso di immobili non ancora censiti;

fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese sostenute, nonché attestazioni di pagamento delle medesime spese;

asseverazioni, dove previste, dei requisiti tecnici degli interventi e di congruità delle relative spese, corredate da tutti gli allegati previsti dalla legge, rilasciate dai tecnici abilitati, con ricevute di presentazione e deposito presso gli uffici competenti;

delibera condominiale di approvazione dei lavori e tabella di ripartizione delle spese per eventuali interventi su parti comuni;

In caso di interventi di efficientamento energetico: relazione tecnica, APE / APE convenzionale, o dichiarazione sostitutiva che confermi la non necessità di tale documentazione;

visto di conformità rilasciato dal commercialista;

attestazione delle banche o istituti di credito che intervengono nelle cessioni, di avvenuta segnalazione delle operazioni sospette (art. 35 dlgs 231/2007) o di astensione (art. 42 dlgs 231/2007).

Tali documenti fanno salvo il cessionario in caso di controlli e responsabilità accertate. Non ancora chiarito il nodo del sequestro preventivo del credito.

Stop alle nuove cessioni del credito e allo sconto in fattura

Dal 17 febbraio non è più possibile procedere con la cessione del credito né con lo sconto in fattura per questi interventi: recupero del patrimonio edilizio; misure antisismiche; recupero o restauro della facciata; efficienza energetica; installazione di impianti fotovoltaici; colonnine di ricarica.

Sconto in fattura e cessione del credito restano invece possibili nei seguenti casi: interventi Superbonus diversi da quelli dei condomìni (cioè rivolti alle unifamiliari) per i quali sia già stata presentata la CILA-S entro il 16 febbraio 2023; interventi effettuati dai condomìni con delibera assembleare e CILA-S presentata entro il 16 febbraio 2023; interventi di demolizione e ricostruzione per cui sia stata presentata istanza di acquisizione del titolo abilitativo entro il 16 febbraio 2023.

Tra le pieghe del decreto si ravvisa anche lo stop al vecchio

meccanismo di cessione dei crediti (dl 63/2013) per la riqualificazione energetica e per il sisma bonus. In definitiva, anche in questo caso sarà possibile cedere il credito solo per le CILAS presentate entro il 16 febbraio.

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