Sono circa 1,7 milioni gli italiani che hanno ottenuto l’assegno di inclusione (ADI) attraverso l’accoglimento di quasi 700mila domande che fanno riferimento ad altrettanti nuclei familiari. L’importo medio erogato è stato di
È il dato comunicato al 30 giugno dall’Osservatorio Inps.
L’ADI è la misura di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro, istituita a decorrere dal 1° gennaio 2024. L’ADI ha sostituito il Reddito di cittadinanza (RDC), dopo anni di polemiche e di persino troppo generose elargizioni: solo poche settimane fa si è appreso che il 50% dei RDC erogati non hanno mai avuto un controllo di congruità.
L’ADI è riconosciuto, a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, a garanzia delle necessità di inclusione dei nuclei familiari con componenti con disabilità, nonché dei componenti minorenni o con almeno sessant'anni di età, ovvero dei componenti in condizione di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione.
L’ADI spetta solo ai nuclei familiari che hanno al loro interno almeno un disabile, un minore o un anziano con più di 60 anni. Il beneficio aumenta se in famiglia sono presenti over 67 nonché altri familiari disabili gravi.
REQUISITI
I richiedenti l’ADI devono possedere, per tutta la durata del beneficio, i seguenti requisiti.
Il richiedente deve essere, alternativamente:
cittadino italiano o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
cittadino di altro Paese dell’Unione europea o suo familiare che sia titolare del soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
titolare dello status di protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 o dello status di apolide.
Il richiedente, al momento della presentazione della domanda, deve essere residente in Italia da almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo.
Il nucleo familiare del
richiedente deve possedere i seguenti requisiti economici:un valore dell’ISEE, in corso di validità non superiore a 9.360 euro;
un valore del reddito familiare* inferiore ad una soglia di 6.000 euro annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza ADI;
un patrimonio immobiliare in Italia e all’estero, come definito ai fini ISEE diverso dalla casa di abitazione di valore ai fini dell’imposta municipale propria (IMU) non superiore a 150.000 euro, non superiore a 30.000 euro;
un patrimonio mobiliare (ad esempio depositi, conti correnti, ecc.) come definito ai fini ISEE non superiore a 6mila euro per i single o 10mila euro dove sono tre o più i componenti
non avere nel nucleo familiare alcun componente intestatario a qualunque titolo o nella piena disponibilità di:
autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati per la prima volta nei 36 mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale per le persone con disabilità;
navi o imbarcazioni da diporto ai sensi dell’articolo 3 comma 1 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nonché aeromobili di qualsiasi genere.
Requisiti ulteriori (misure cautelari, misure di prevenzione, condanne, dimissioni, strutture a totale carico pubblico e diritto-dovere di istruzione):
non essere sottoposto a misura cautelare personale, o misura di prevenzione, e non avere sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi dell’art. 444 c.p.p., intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta;
non essere disoccupato, se sottoposto agli obblighi di attivazione lavorativa di cui all’articolo 6 comma 4 del decreto -legge n. 48/2023, a seguito di dimissioni volontarie, nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa, nonché la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’art. 7 della legge n. 604/1966;
non risiedere in strutture a totale carico pubblico;
aver adempiuto all’obbligo di istruzione per i beneficiari di età compresa tra 18 e 29 anni ovvero essere iscritto e frequentare percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, funzionali all'adempimento del predetto obbligo di istruzione, di cui all’articolo 1, comma 622, della legge n. 296/2006.
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