
Nel caso in cui un condomino voglia aprire un passo carrabile sul marciapiede condominiale, l’assemblea ha il diritto di esprimersi in merito e può anche negare il consenso, a patto che la decisione sia presa nel rispetto della legge e del regolamento condominiale. Vediamo i termini della questione più nel dettaglio.
Marciapiede come parte comune
Il marciapiede rientra tra le parti comuni dell’edificio, e ogni modifica che ne alteri l’uso o possa arrecare disagio agli altri condòmini deve essere approvata dall’assemblea. Di norma, una delibera su questo tema richiede la maggioranza semplice, ossia il voto favorevole della metà più uno dei presenti.
I limiti imposti del Codice
Un principio chiave da considerare è quello stabilito dall’articolo 1102 del Codice Civile: ogni condòmino può usare le parti comuni, ma senza impedirne il pari utilizzo agli altri. Se l’apertura del passo carrabile riduce lo spazio a disposizione per il passaggio pedonale o crea situazioni di disagio, l’assemblea può legittimamente opporsi.
Rispettare le normative stradali
Anche qualora il condominio fosse favorevole, resta comunque necessario ottenere le autorizzazioni previste dal Codice della strada e dalle normative comunali, che regolano la realizzazione dei passi carrabili. Senza tali permessi, l’intervento non può essere eseguito.
Quando la delibera può essere contestata
La giurisprudenza ha chiarito che un rifiuto dell’assemblea può essere contestato solo se privo di giustificazione logica (Cassazione, sentenza n. 10981/2020). Ad esempio, se il marciapiede è sufficientemente ampio e il passo carrabile non compromette il passaggio, il diniego potrebbe essere impugnato.
La delibera che nega il consenso è dunque
legittima, se motivata dalla tutela dell’uso comune del marciapiede. Tuttavia, qualora il rifiuto appaia immotivato o discriminatorio, il condòmino interessato può impugnarla entro 30 giorni.- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
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