Riscatto laurea: come portarla in dichiarazione dei redditi

Gli anni di studio per il conseguimento di un titolo di studio universitario se riscattati per la pensione possono essere portati in deduzione o detrazione fiscale

Riscatto laurea: come portarla in dichiarazione dei redditi
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La possibilità di avere per sé o per i familiari a carico, attraverso la dichiarazione dei redditi, la detrazione o deduzione delle spese sostenute per il riscatto degli anni di studio svolti per laurearsi.

Il Tuir (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) prevede, difatti, che contributi previdenziali e assistenziali versati, anche quelli relativi ai periodi di studio universitari, possono essere dedotti dal reddito complessivo con un ulteriore trattamento fiscale agevolato in caso di dipendenti pubblici.

Inoltre, come previsto dalla Circolare dell’11 marzo 2008, n. 29 dell’Agenzia delle entrate, è possibile portare in detrazione le medesime spese che possono riguardare, dunque, il conseguimento:

  • di un diploma universitario;
  • di una laurea triennale, quadriennale vecchio ordinamento o a ciclo unico;
  • di una laurea specialistica;
  • del dottorato di ricerca
  • di titoli di studio rilasciati dagli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale;
  • di titoli di studio conseguiti all'estero.

Ma i contributi versati per il riscatto degli anni di studio ai fini pensionistici sono deducibili o detraibili in dichiarazione dei redditi? E come vanno inseriti?

Vediamo meglio cosa fare.

Deduzione e detrazione dei periodi di studio

Secondo quanto previsto dall’articolo 10, comma 1, lettera e) del Tuir, i “contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Sono altresì deducibili i contributi versati al fondo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565. I contributi di cui all'articolo 30, comma 2, della legge 8 marzo 1989, n. 101, sono deducibili alle condizioni e nei limiti ivi stabiliti”.

È possibile dedurre, pertanto, le spese sostenute per il:

  • riscatto della laurea ordinario;
  • riscatto della laurea agevolato;
  • il riscatto per la cassa forense e per la cassa dei commercialisti.

Occorre ricordarsi di un aspetto fondamentale: la deduzione del riscatto è possibile solo se riguarda spese sostenute per sé stessi. Il riscatto della Laurea, pertanto, diventa detraibile qualora venga sostenuta per un familiare a carico e nella misura del 19%.

La detrazione è

calcolata sull’intero importo versato, senza massimali relativi all’ammontare del reddito complessivo.

Come inserirli in dichiarazione

I contributi versati per il riscatto di laurea devono essere inseriti nel quadro E del modello 730 e, nello specifico:

  • al rigo E21 che caso si tratti di oneri deducibile in quanto spese effettuate per sé stessi;
  • al rigo E8/E10, codice 32, nel caso i n cui si tratti di detrazione sui versamenti contributivi per il riscatto di laurea di familiari a carico;
  • al rigo E56 codice 1 (pace contributiva) per le spese sostenute per il riscatto di laurea relativi a periodi non coperti da contribuzione e versati dai contribuenti che al 31 dicembre 1995 non avevano anzianità contributiva.
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