"Cospito, annullare con rinvio l’ordinanza di sorveglianza". Lo chiede il pg della Cassazione

La prossima udienza sul ricorso presentato dalla difesa di Alfredo Cospito per la revoca del 41bis è attesa per il prossimo 24 febbraio

"Cospito, annullare con rinvio l’ordinanza di sorveglianza". Lo chiede il pg della Cassazione

Nuovo weekend di mobilitazioni in Italia in solidarietà con Alfredo Cospito, l'anarchico in regime di 41 bis che ora si trova ricoverato presso l'ospedale San Paolo di Milano. Una misura precauzionale visto il rifiuto del detenuto di assumere cibo e integratori. La procura generale della Cassazione, in vista dell'udienza del 24 febbraio sul ricorso presentato dalla difesa di Cospito, ha chiesto di annullare con rinvio per un nuovo esame l'ordinanza del tribunale di Sorveglianza di Roma del 1 dicembre 2022 che aveva confermato il 41bis.

L'avvocato generale della Cassazione, Pietro Gaeta, nella sua domanda ha chiesto: "Emerge nella motivazione dell'ordinanza impugnata una carenza di fattualità in ordine ai momenti di collegamento con l'associazione, che lascia sopravvivere la stigmatizzazione difensiva secondo cui la condizione interclusiva speciale fosse giustificata solo dalla necessità di contenimento dell'estremismo ideologico". L'avvocato, quindi, ha aggiunto che "la verifica su questo punto essenziale non traspare nella motivazione del provvedimento impugnato, ancorché necessaria e non potendo essa evidentemente essere desumibile interamente ed unicamente né dal ruolo apicale di Cospito nell'ambito dell'associazione di appartenenza, né dall'essere egli divenuto 'punto di riferimento' dell'anarchismo in ragione dei suoi scritti e delle condanne riportate" scrive il pg della Cassazione".

La procura generale sottolinea come "risultano invece fondate le censure difensive che denunziano apparenza della motivazione dell'ordinanza impugnata in ordine alla dimostrazione dei ''collegamenti' di Cospito con l'organizzazione criminale di appartenenza". Quindi, nella sua richiesta, la procura generale pone il focus sul fatto che "lo strumento del regime carcerario speciale ex art. 41 bis non può giustificare la rarefazione e la compressione di altre libertà inframurarie se non con 'impedimento di fatti (contatti e collegamenti) che risultino concretamente prodromici o specificamente finalizzati o causalmente orientati ad altri specifici fatti (ulteriori reati o attività dell'associazione 'esterna')". Pertanto, "l'emersione di tale base fattuale, dedotta da elementi immanenti e definiti, appare necessario compendio argomentativo del relativo provvedimento impositivo, che non è dato riscontrare nel provvedimento impugnato".

Per tale ragione, la procura generale conclude che, alla luce di tutto questo, "per tale profilo, è riscontrata la carenza motivazionale denunciata dalla difesa, con conseguente

richiesta dell'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per un nuovo esame sul punto". Tra poco più di 10 giorni la camera di Consiglio è chiamata a decidere sul ricorso presentato dall'avvocato di Cospito.

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