Sono in tutto 8, tra cui una di iniziativa popolare, le proposte di legge presentate durante l'attuale legislatura alla Camera e al Senato sulla possibilità di ricorrere anche in Italia all'eutanasia, a cui si aggiunge anche una petizione in cui si chiede la depenalizzazione del reato di eutanasia, depositata a palazzo Madama per mano di Salvatore Acanfora, di Bari. Per la verità Acanfora non è nuovo ad iniziative del genere (già nelle passate legislature aveva presentato petizioni su vari argomenti, tra cui la concessione di amnistia e indulto per contrastare il sovraffollamento delle carceri e interventi a tutela dei lavoratori con figli e per l'effettiva parità tra i sessi in materia di lavoro). Le proposte di legge, in tutto 6, presentate alla Camera sono state assegnate in sede referente alle commissioni Affari sociali e Giustizia, ma sono ferme da oltre 3 anni. La più "antica" è quella promossa dall'Associazione Luca Coscioni, datata 13 settembre del 2013 e supportata da 50mila firme di cittadini. Le altre 5 proposte sono tutte di parlamentari: 2 targate Sel (ora Sinistra italiana) a prima firma Di Salvo e Nicchi e risalenti al 2014 e al 2015. Un'altra è a prima firma Bechis (Misto, Al), del 2015, poi nel 2016 arrivano le due proposte di Mucci e Marzano. L'esame nelle commissioni congiunte è iniziato il 3 marzo del 2016, ma nella stessa seduta si è svolta solo la relazione sui due testi, dopodichè l'esame non è mai proseguito. Al Senato, invece, oltre alla petizione, sono state presentate alcune proposte di legge sia contro che a favore dell'eutanasia. Alcune di queste sono state poi ritirate, mentre restano le proposte a prima firma Palermo (Autonomie) datata 2014 e Manconi (Pd) del 2013, entrambe assegnate alle commissioni Giustizia e Sanità.
L'EUTANASIA NEL NOSTRO ORDINAMENTO
Il presupposto di base è che per l'ordinamento italiano la vita è un bene indisponibile. L'indisponibilità risulta, a livello costituzionale, dall'art. 2 e, a livello di legge ordinaria - oltre che dall'articolo 5 del codice civile, che vieta gli atti di disposizione del proprio corpo "quando cagionino una diminuzione permanente dell'integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume" - dalle disposizioni penali che puniscono l'omicidio del consenziente e l'istigazione o l'aiuto al suicidio, nonchè, indirettamente, dall'articolo 50, sull'efficacia discriminante del consenso della persona offesa, con esclusivo riferimento alla lesione dei beni disponibili. Dunque, ogni affermazione della libertà di autodeterminazione dell'individuo non è dunque assoluta, dovendo essere temperata con il principio dell'indisponibilità della vita, si legge nella scheda tecnica del servizio studi della Camera.
COS'È L'EUTANASIA
Con il termine eutanasia si indica convenzionalmente la morte cagionata per motivi di pietà nei confronti di una persona affetta da malattia probabilmente o certamente incurabile, allo scopo di sottrarla alle sofferenze inerenti al processo patologico terminale. Secondo la scheda tecnica del servizio studi, "una cosa è provocare la morte con un diretto intervento di un terzo acceleratore dell'evento; altra è lasciare che la malattia si manifesti nei suoi effetti fino alla morte. Nel nostro ordinamento, soltanto nel primo caso (eutanasia attiva) si è in presenza di una condotta punibile.
Nel secondo caso (eutanasia passiva) in tanto la condotta è punibile in quanto sussista in capo al medico o all'assistente il malato un obbligo di cura, ovvero un obbligo di compiere azioni positive idonee a impedire o ritardare l'evento.- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
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