Per qualcuno è una svolta epocale necessaria a ridurre la spesa sanitaria. Per altri, invece, è una grave lesione del diritto, dei malati, di essere curati al meglio. Stiamo parlando delle nuove norme per la prescrizione dei farmaci entrate in vigore nel giorno di Ferragosto, dopo la pubblicazione del decreto legge sulla Gazzetta Ufficiale (14 agosto). Scatta, per i medici, l’obbligo di indicare sulla ricetta rossa il nome del principio attivo invece del nome commerciale. "Il medico che curi un paziente - si legge nel testo - per la prima volta, per una patologia cronica, ovvero per un nuovo episodio di patologia non cronica, per il cui trattamento sono disponibili più medicinali equivalenti è tenuto ad indicare nella ricetta del Servizio sanitario nazionale la sola denominazione del principio attivo contenuto nel farmaco".
"Il medico - si legge ancora - ha facoltà di indicare altresì la denominazione di uno specifico medicinale a base dello stesso principio attivo; tale indicazione è vincolante per il farmacista ove in essa sia inserita, corredata
obbligatoriamente di una sintetica motivazione, la clausola di non sostituibilità". In casi particolari, motivando la sua scelta per iscritto, il medico potrà ancora prescrivere uno specifico medicinale di marca in ricetta rossa. Dovrà aggiungere la dicitura "non sostituibile" e il farmacista dovrà attenersi alla disposizione.
Spiegando a fine luglio le nuove norme, il ministero della Salute ha precisato che "queste disposizioni non riguardano le terapie croniche già in corso. Inoltre "resta ferma la possibilità per il paziente, già prevista dal decreto Cresci Italia dello scorso gennaio, di richiedere al farmacista un medicinale, sia equivalente che di marca, con lo stesso principio attivo ma con un costo più alto, pagando a proprie spese la differenza di prezzo rispetto al farmaco meno costoso. Quando al paziente è consegnato il farmaco avente il costo più alto di quello ammesso al rimborso (o perchè il medico ha usato la clausola di non sostituibilità, o perché è il paziente a pretendere dal farmacista un medicinale più costoso), la differenza fra i due prezzi è a carico del cliente".
Il ministero ha puntualizzato anche che "i medici conoscono correttamente i principi attivi dei prodotti farmaceutici", e "in ogni caso nelle liste pubblicate dall’Aifa i prodotti sono già raggruppati anche per principio attivo". In una
nota del 9 agosto, il dicastero di Lungotevere Ripa ha quindi specificato che la legge "non prevede eccezioni
alla immediata applicazione della nuova disciplina, non appena pubblicata in Gazzetta Ufficiale".
I sistemi informatici saranno "adeguati nel corso dei prossimi due mesi".
Nel frattempo, "in attesa che i
sistemi informatici per la compilazione della ricetta online e per la trasmissione dei relativi dati vengano
adeguati alle nuove norme con l’indicazione del principio attivo, i medicidovranno ricorrere ad una compilazione, parzialmente o totalmente manuale, della ricetta, a seconda del software di cui
dispongono".
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