Legittima la ripresa erariale, così come la confisca dell'auto, per coloro che vengono trovati in Italia alla guida di un veicolo con targa straniera. Emblematico esempio la vicenda di un cittadino italiano, sorpreso a bordo di una vettura immatricolata in Svizzera ed appartenente ad un altro individuo di nazionalità straniera.
Secondo quanto dichiarato nella sentenza della Commissione tributaria provinciale (Ctp) di Brescia 221/3/2020, è infatti legittimo richiedere il pagamento dei dazi, dell'Iva o addirittura procedere con la requisizione dell'automobile nel caso appena citato.
Come ricordato da "Il Sole 24 Ore", il reato di contrabbando di veicoli all'interno del territorio nazionale è stato da tempo depenalizzato grazie all'articolo 1, comma 1, del Dlgs 8/2016, che aveva permesso di trasformare in illeciti amministrativi quei reati fino ad allora puniti con la sola pena pecuniaria, fatta eccezione per alcuni casi. In particolare, quando si parla di un'autovettura utilizzata a scopo privato, quindi non ad uso commerciale, si fa riferimento agli articoli 232 e 233 che rientrano nelle disposizioni di applicazione del Codice doganale comunitario (regolamento Ce 2454/93).
Secondo tali articoli, i veicoli che risultano immatrocolati in un paese extra Ue possono essere esentati dal pagamento dei diritti doganali soltanto nel caso in cui siano stati immatricolati al di fuori del territorio doganale e risultino di proprietà di un soggetto (anche italiano) residente in un paese non comunitario. Altro presupposto per otterenere un'importazione "temporanea" del veicolo, è che questo sia utilizzato dal diretto intestatario oppure da un congiunto di quest'ultimo, entro il 3° grado di parentela, anch’esso residente in un paese extra Ue. Ammessi anche soggetti residenti all'esterno del territorio doganale trovati alla guida della vettura con regolare autorizzazione dell'intestatario, o cittadini italiani laddove questi stiano viaggiando con il titolare o con un parente entro il 3° grado di quest'ultimo.
Quando vengono rispettate le condizioni elencate, l'auto in esame può attraversare la frontiera e potrà beneficiare della "temporanea importazione" per un periodo di massimo sei mesi. Non sarà quindi richiesto il pagamento di dazi, o dell'Iva.
Secondo quanto stabilito dal decreto Sicurezza 113/2018, è ora vietato a chiunque abbia stabilito la propria residenza in Italia da oltre 60 giorni guidare un veicolo con targa non comunitaria. Una legge voluta dall'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini per poter intensificare i controlli sulle auto straniere circolanti in Italia.
La sanzione comminata al residente trovato alla guida dell'auto svizzera senza la presenza del titolare a bordo è stata pertanto ritenuta legittima dalla Ctp di Brescia. L'uomo, che aveva dichiarato di utilizzare la vettura soltanto in rari casi, non aveva tuttavia fornito alla polizia locale alcuna prova dell'avvenuto pagamento dei diritti di confine.
Non solo, il soggetto aveva inoltre affermato di utilizzare il veicolo per ragioni di emergenza, dal momento che il figlio era stato appena ricoverato in ospedale. Nessuna documentazione in merito, tuttavia, era stata fornita.- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
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