Rifarsi una vita non è un capriccio

La Suprema corte: "Costituire una nuova famiglia è un diritto e non può essere limitato dal divorzio"

Rifarsi una vita non è un capriccio

La Cassazione afferma che «non è possibile considerare il divorzio come limite oltre il quale il diritto alla costituzione di una nuova famiglia è destinato a degradare al livello di mera scelta individuale non necessaria».
Vale a dire, con sintesi da sillogismo: formare una famiglia è un diritto riconosciuto e tutelato dalla Costituzione; divorziare è un diritto per legge; poiché ciascuno può sposarsi e divorziare quante volte vuole, ciascuno ha il diritto di formare quante famiglie vuole. Il diritto al matrimonio peraltro, oltre che dalla Costituzione e dal nostro Codice civile, è approvato dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e della Carta costituzionale europea.
Tuttavia, ogni matrimonio e ogni divorzio sono fonte continua di assunzione di doveri e acquisizione dei diritti. Soprattutto economici. Apparentemente cristallizzati nel vincolo matrimoniale o nella sentenza divorzile. Se l’articolo 143 del Codice civile impone a entrambi i coniugi la reciproca solidarietà morale e materiale, significa anche che i redditi a disposizione dei coniugi si devono condividere. Di conseguenza, al divorzio permane l’obbligazione post matrimoniale per la quale l’ex coniuge più forte deve continuare ad assicurare un tenore di vita, analogo a quello della convivenza, all’ex coniuge più debole non in grado di farlo da sé. È ovvio che lo stile di vita non potrà mai essere identico, se non altro perché entrambi hanno il diritto di mantenerlo e, non vivendo più insieme, duplicheranno la voce delle spese. Questo vale per i coniugi. I figli hanno il diritto di essere mantenuti, fino all’autonomia economica, da entrambi i genitori, in proporzione alle capacità di reddito e di spesa di ciascuno di loro.
Che cosa succede, però, se nel caso di queste vite, ormai lunghissime, si formano due o tre famiglie susseguentesi nel tempo, e dunque ci si trova ad avere mogli, ex mogli, figli di primo, secondo matrimonio e anche figli nati al di fuori di una legittima famiglia? I diritti e i doveri sono sempre gli stessi, ma la capacità di assolvere gli obblighi o la pretesa di vedersi soddisfatti i diritti, cambia inesorabilmente, «salvo che la complessiva situazione patrimoniale dell’obbligato sia di tale consistenza da rendere irrilevanti i nuovi oneri». Così dice la Cassazione.
Finora, però, la giurisprudenza, amava dire, più o meno, in termini grezzi: «Hai voluto farti una nuova famiglia? Sapevi di avere a carico un ex moglie e due figli? Dovevi pensarci! Anche se chiedi la riduzione degli assegni cui ti eri obbligato col primo divorzio, non ti accontentiamo, perché ormai hai assunto quel carico economico e non consideriamo una valida ragione per fare stare male gli altri, il fatto che tu voglia accontentare i nuovi familiari».
La Cassazione ha rimesso le cose a posto, cioè ha parificato la dignità delle prime, seconde e terze famiglie, aprendo alla possibilità di rideterminare, equilibrandoli, con la discrezionalità del giudice, i diritti economici di tutte. E ciò ha fatto valorizzando proprio il diritto di ciascuno a costituire una famiglia o più famiglie.
Non è necessario, ma chi vuole deve poterlo fare, perché il formare la famiglia è un diritto fondamentale garantito da norme nazionali e sovranazionali. Che non può essere degradato a mero desiderio sentimentale, o ad accidente casuale, privo di presupposti e conseguenze giuridiche.
D’altra parte la Cassazione sta mostrando di adeguarsi, nell’interpretare le leggi della famiglia, all’evoluzione dei tempi. E stiamo vivendo un epoca storica del tutto priva di certezze incrollabili; anzi, caratterizzata dalla necessità compulsiva di zapping in tutti i settori dell’esistenza.

Ragion per cui, ormai, bisogna imparare a fare affidamento solo su stessi, assumendosi le proprie responsabilità, diventando autonomi a prescindere da qualsiasi tutela legale, senza contare sulla sicurezza a vita degli assegni di mantenimento. Salva la provvidenziale sopravvenuta sterilità dell’ex marito o il nuovo ricco matrimonio dell’ex moglie.

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