Allontanata dal concorso perché aveva la febbre. Ma la sentenza cambia tutto

Il Tar del Friuli Venezia Giulia, attraverso la sentenza 415 dell'1 dicembre 2020, ha affermato che non si può non far partecipare un candidato ad una selezione qualora abbia 37,5 o più gradi corporei

Allontanata dal concorso perché aveva la febbre. Ma la sentenza cambia tutto

Il Tar del Friuli Venezia Giulia con la sentenza 415 dell'1 dicembre 2020 ha ritenuto illegittima l'esclusione di un candidato, al quale era stata rilevata una temperatura corporea di oltre 37,5 gradi, dalla prova scritta di una selezione pubblica. La causa di esclusione, sempre secondo il Tar, non ha validità di esistere dal momento che non trova legittimazione in nessuna disposizione di legge. Non c'è traccia di un divieto di questo genere neanche tra le norme imposte per limitare il diffondersi della pandemia. Questa misura, per di più, non è prevista neanche dalla lex specialis, ovvero il regolamento che disciplina il concorso.

Dunque, l'esclusione non trova legittimità alcuna, men che meno nel bando. L'adesione ad esso e il diritto di far parte della selezione, invece, è necessario e funzionale alla soddisfazione di uno dei diritti fondamentali della Costituzione: il diritto al lavoro. Prendere in esame l'estemporanea misurazione della temperatura corporea sarebbe sproporzionato e dunque non può essere considerato come motivo valevole per procedere all'interdizione ad accedere a una struttura commerciale o balneare.

Ad aver fatto ricorso è stata una candidata, la quale ha deciso di protestare contro le modalità e l'illegittimità della disposizione, realizzata da un Ente locale, che hanno causato il suo allontanamento dalla struttura dove si teneva la prova d'ammissione. Le avevano misurato la temperatura e l'esito è stato superiore ai 37,5 gradi corporei.

Inoltre, prosegue il Tar, non è solamente illegittimo allontanare da dove viene realizzato l'esame ed essere esclusi dalla valutazione, ma non può essere accettato o considerato possibile un confronto con il vedersi rifiutato l'accesso ai luoghi dove si lavora stabilmente. La differenza sta nel fatto è che nel primo caso si viene privati della possibilità di ottenere un impiego per il quale ci si è preparati, cosa che invece non accade nel secondo.

Si tratta, dunque, di un pregiudizio irreparabile arrecato al concorrente e la soluzione del Tar è il disporre immediatamente una data suppletiva così da consentire alla ragazza di poter partecipare.

Ovviamente, sempre secondo il collegio, mettendo in atto tutte le misure necessarie per il rispetto delle regole e dell'imparzialità così da non svamtaggiare nessun iscritto. Essendo un test a risposta multipla, mantenere queste condizioni non sarebbe stato neanche complicato.

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