Stanleybet ci ha inviato la scorsa settimana unemail, a firma Alessio Stefanelli, per confutare le dichiarazioni di Francesco Ginestra, presidente AssoSnai, riportate nellarticolo del 6 ottobre, in relazione alla liceità dellattività svolta dal bookmaker inglese sul territorio italiano. Andiamo per argomenti.
Punto primo. Il fatto che Ginestra consideri «isolata» la pronunzia del Tribunale del Riesame di Roma contraria a Stanleybet non può significare linfondatezza né della dichiarazione che la richiama né dellordinanza richiamata, suscettibile dimpugnazione solo in Cassazione. Il provvedimento esiste ed è successivo in ordine di tempo (il deposito in cancelleria risale al 28 luglio 2009) ad altri pronunciamenti dello stesso Tribunale di segno contrario, vedi ad esempio lordinanza del 23 dicembre 2008. Nel caso in esame il Collegio del Tribunale era composto da magistrati diversi da quelli pronunciatisi precedentemente ed in senso opposto, che si sono formati un convincimento autonomo. Sarebbe opportuno a questo riguardo aprire un confronto fra le motivazioni dei provvedimenti di diverso segno per trarne considerazioni e conclusioni al di sopra delle parti.
Il secondo punto riguarda una dichiarazione di Ginestra: «Molti provvedimenti ai quali fa genericamente riferimento Stanleybet nelle sue dichiarazioni stampa non sono definitivi e quindi suscettibili dimpugnazione». Il bookmaker inglese la ritiene «assolutamente fuorviante: si tratta di diverse centinaia di procedimenti ormai passati in giudicato, cioè non più impugnabili». Di tenore altrettanto definitivo ed irrevocabile risultano però anche le frasi utilizzate da Stanley nel comunicato stampa del 25 settembre scorso («I Centri Stanley sono sempre assolti o i procedimenti archiviati»). In realtà risulta che la Procura di Roma ha impugnato in Cassazione alcune ordinanze del Tribunale del Riesame di Roma favorevoli a Stanley. Alla prossima udienza davanti alla Terza Sezione della Corte di Cassazione del 10 novembre si discuterà anche delle impugnative proposte dalle Procure di Roma e di Vibo Valentia contro ordinanze del Riesame favorevoli a Stanley. Inoltre la Procura di Roma, così come le Procure di Lecce e Potenza hanno già disposto il rinvio a giudizio di gestori di Centri Stanley con la conseguenza di aprire il processo penale a carico degli stessi. Inoltre, in sede di riesame delle misure cautelari, si sono pronunciati nel senso del mantenimento del sequestro delle attrezzature di Centri Stanley anche i tribunali di Roma, Bari, Udine e Lecce. Ne deriva che non tutti i procedimenti vengono archiviati e non tutti i provvedimenti sono definitivi. Di certo mi pare che ci sia ben poco.
Ed eccoci al terzo punto, riguardante lassoluzione del gestore di un centro Stanley da parte del Tribunale di Trieste. Domanda: è corretto o meno affermare che la sentenza è stata pronunciata in totale mancanza di contraddittorio con Snai? Allora. Nellambito del procedimento originato effettivamente da un esposto di Snai, sè verificato che: Snai si è opposta alla richiesta di archiviazione avanzata dal Pm; Snai ha partecipato alludienza davanti al Gip; il Gip ha accolto le argomentazioni di Snai ordinando al Pm di formulare limputazione a carico del titolare del centro Stanley. In un momento successivo il Pm però non ha disposto, come avrebbe dovuto per legge, la notifica dellatto di citazione a giudizio anche a Snai quale persona offesa. Di conseguenza Snai non è venuta a conoscenza del processo e quindi della prima udienza utile per la costituzione di parte civile e di quelle successive fino alla pronuncia della sentenza. In altre parole Snai non ha esercitato il suo diritto di difesa. E per questo i suoi legali intendono impugnare la sentenza per nullità del decreto di citazione a giudizio. Sarà l'autorità giudiziaria a pronunciarsi in merito.
Conclusione.
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